07/05/2020 – Differimento bilanci di previsione, tariffe e regolamenti tributi locali, TARI

Differimento bilanci di previsione, tariffe e regolamenti tributi locali, TARI
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia). In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Nel provvedimento ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo del differimento di termini amministrativo-contabili, limitatamente a quelli che riguardano le Regioni e gli enti locali.
Il differimento di termini amministrativo-contabili
L’art. 107 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti.
Rendiconti/bilanci 2019
Il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 107 reca il differimento del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici diversi dalle società – per le quali si applicano le norme civilistiche – che sono destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (recante le norme di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche non territoriali). E’ altresì prorogato il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 degli enti o organismi pubblici vigilati da tali enti, che sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, dal 30 giugno al 30 settembre 2020. Tali termini, si rammenta, sono ordinariamente previsti dall’art. 24D.Lgs. n. 91/2011, il quale fissa al 30 aprile dell’anno successivo il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche (salvo il termine previsto per il rendiconto generale dello Stato, fissato entro il mese di giugno, ai sensi dell’art. 35 della legge di contabilità e finanza pubblica) ed al 30 giugno il termine entro il quale l’Amministrazione vigilante competente provvede ad approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti da essa vigilati;
b) al 30 giugno 2020 per gli enti locali e i loro organismi strumentali (in luogo del 31 maggio 2020 previsto nel testo iniziale del d.l.). La proroga riguarda tutti gli enti destinatari delle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, vale a dire, Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e unioni di comuni, e i loro enti e organismi strumentali.
Ai sensi dell’art. 18D.Lgs. n. 118/2011 (recante l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), i termini di approvazione dei rendiconti per gli enti locali sono ordinariamente fissati entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Rinvio approvazione rendiconti delle Regioni
Il comma 1, lett. b), secondo periodo, dell’art. 107 stabilisce che per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il rinvio al 30 giugno 2020 (in luogo del 31 maggio 2020 previsto nel testo iniziale del d.l.) del termine per l’approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 quello per l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.
Ai sensi dell’art. 18D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni è previsto che esse approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Differimento bilancio previsione 2020 degli enti locali al 31 luglio 2020
Il secondo comma dell’art. 107 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151 del TUEL. Nel testo iniziale del d.l. il differimento era fissato al 31 maggio 2020.
In base alla modificazione introdotta in sede di conversione è stabilito che il differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è disposto anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
Ricordiamo che il Ministro dell’interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In precedenza con il decreto 13 dicembre 2019 (GU 17 dicembre 2019, n. 295) aveva differito il termine al 31 marzo 2020.
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
– dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
– e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
Ricordiamo, in materia di “nuova” IMU che, in base alle disposizioni contenute nell’ art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), “per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020″.
Riteniamo che, alla luce del differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, i comuni, per l’anno 2020, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU entro il 31 luglio 2020.
Ricordiamo, altresì, che il comma 5, dell’art. 3D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce che “in deroga all’art. 3L. 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”.
Anche in questo caso, riteniamo che, alla luce del differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, i comuni, per l’anno 2020, possono approvare le delibere concernenti le tariffe e i regolamenti dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni entro il 31 luglio 2020.
Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario
Il comma 3 dell’art. 107 prevede il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019, previsti dall’art. 31D.Lgs. n. 118/2011 per gli enti del settore sanitario.
Sono, altresì, differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale: rispettivamente al 30 giugno e al 31 luglio 2020, in luogo del 31 maggio e 30 giugno previsti dalla normativa vigente, di cui all’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011.
Tariffe TARI e Tariffa corrispettiva
Il comma 4 dell’art. 107 del d.l. contiene disposizioni in materia di tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva. Diciamo subito che queste disposizioni in sede di conversione non hanno subito (a parte la correzione in “Tariffa corrispettiva” al posto del precedente termine ” TARI corrispettivo”), modificazioni.
Viene stabilito che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. Quest’ultima disposizione prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.
E’ previsto, altresì, che i comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Si stabilisce, altresì, che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
A questo punto dobbiamo domandarci e dare una risposta al seguente quesito: il differimento al 31 luglio 2020 per l’adozione del bilancio di previsione(e quindi del medesimo differimento, al 31 luglio 2020, per le tariffe/aliquote e per i regolamenti dei tributi locali) si applica anche alla TARI e alla Tariffa corrispettiva?
Siamo dell’avviso che si debba dare una risposta affermativa in quanto:
– nella prima stesura dell’art. 107 si prevedeva il differimento al 31 maggio 2020 del termine per le deliberazioni del bilancio di previsione e il differimento al 30 giugno 2020 per le tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva. C’era, quindi, la concessione di un mese in più per i tributi sui rifiuti, date le maggiori difficoltà che si riscontrano nel settore. Le difficoltà non sono cessate;
– in sede di lettura delle disposizioni si evidenziava che per i regolamenti dei tributi sui rifiuti il legislatore prevedeva il termine ultimo del 31 maggio 2020(mutuato dal termine del bilancio), mentre per le tariffe il termine veniva fissato al 30 giugno 2020. Un evidente disallineamento. Ma quello che più conta ai nostri fini, è che si fece una unica lettura ( termini deliberazioni bilanci/regolamenti/tariffe tributi locali e termine tariffe tributi sui rifiuti);
– il legislatore con una disposizioni innovativa(in effetti è l’unica novità), in sede di conversione, ha portato al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio e quindi delle tariffe/aliquote/regolamenti dei tributi locali. In tal modo ha dato una risposta a coloro che avevano evidenziato il disallineamento. Parrebbe che il legislatore, con il differimento -generalizzato- al 31 luglio 2020, oltre ad eliminare il disallineamento, ha voluto chiudere tutte le questioni(vedi termine per Imu, imposta sulla pubblicità, ecc.), senza dover correggere le disposizioni che dispongono diversamente (ma con termini più ridotti);
– il differimento al 31 luglio 2020 è dettato, per espressa disposizione di legge, “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze..”. Queste considerazioni non possono che essere lette d’assieme;
– è stato ribadito in tantissime occasioni che l’approvazione delle tariffe/aliquote e regolamenti dei tributi locali nella contestualità della deliberazione del bilancio di previsione risponde ad esigenze primarie di finanza locale. Nella deliberazione del bilancio si racchiude la politica finanziaria dell’ente, e in detto atto i tributi giocano un ruolo importante;
– il differimento al 31 luglio 2020 ( con tutte le conseguenze che scaturiscono a catena) è in ordine cronologico, la disposizione più recente.
– in ogni caso la disposizione di carattere generale (differimento al 31 luglio 2020) prevale sulle disposizioni di settore(con termini più ridotti).
Deliberazione del DUC
Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione(art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) è differito al 30 settembre 2020 (art. 107, comma 6).
Atti rinviati al 30 giugno
Sono rinviati al 30 giugno 2020:
– il termine di cui all’art. 246, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 (trasmissione deliberazione dello stato di dissesto al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti);
– il termine di cui all’art. 251, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato);
– il termine di cui all’art. 261, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione una nuova ipotesi di bilancio);
– il termine di cui all’art. 264, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario);
– il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 (delibera piano di riequilibrio finanziario pluriennale);
– il termine di cui all’art. 243-quater, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (trasmissione il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locale);
– il termine di cui all’art. 243-quater, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 (formulazione rilievi o richieste da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locale);
-il termine di cui all’art.243-quater, comma5, D.Lgs. n. 267/2000 (impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio) (art. 107, comma 7).
Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
Il termine di cui all’art. 264 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 è fissato al 30 settembre 2020. Pertanto, in tema di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è fissato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni (art. 107, comma 8).
Enti sciolti per mafia: anticipazione di cassa
Il termine di cui all’art. 243-quinquies, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 è fissato al 31 dicembre 2020. Pertanto, per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro il 31 dicembre 2020, può richiedere una anticipazione di cassa (art. 107, comma 9).
Altri differimenti
In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla del 17 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli artt. 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:
a) il termine di cui all’art. 141, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in centoventi giorni (sospensione da parte del Prefetto dei consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente;
b) il termine di cui all’art. 143, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in novanta giorni(invio da parte del Prefetto al Ministero dell’interno relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento mafiosi degli organi amministrativi ed elettivi);
c) il termine di cui all’art. 143, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in centoventi giorni (decreto di scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose);
d) il termine di cui all’art. 143, comma 12, D.Lgs. n. 267/2000, è fissato in novanta giorni(sospensione organi dalla carica ricoperta in attesa del decreto di scioglimento) (art. 107, comma 10).

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