05/05/2020 – Sospesi i mutui delle regioni e degli enti locali e previste procedure di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali

Sospesi i mutui delle regioni e degli enti locali e previste procedure di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Nel provvedimento ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questo intervento ci occupiamo della sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario, della sospensione dei mutui concessi agli enti locali e della procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali..
La sospensione della quota capitale dei prestiti delle regioni a statuto ordinario
L’art. 111 dispone la sospensione della quota capitale dei prestiti delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica. In sede di conversione è stato inserito il comma 4-bis che consente di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione di regioni ed enti locali che sia stato ripianato, nel corso di un dato esercizio, in misura superiore rispetto a quello applicato al bilancio.
La sospensione riguarda:
– le quote capitale;
– le regioni a statuto ordinario.
Da segnalare che la rubrica è stata modificata in sede di conversione con la sostituzione dei termini “mutui regionali” con i termini “prestiti concessi alle regioni”.
a) La sospensione del pagamento
E’ previsto che le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
b) Il rimborso delle quote sospese
Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
c) La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità
La sospensione non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
d) L’utilizzo del risparmio derivante dalla sospensione
Il risparmio di spesa che deriva dalla sospensione è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia.
e) Spazi finanziari
E’ prevista la possibilità che in sede di Conferenza Stato Regioni siano ceduti spazi finanziari a beneficio delle regioni maggiormente colpite dall’emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti. Siffatta rimodulazione si rende necessaria ai fini del rispetto dell’equilibrio di bilancio, definito dall’art. 1, comma 466L. n. 232/2016 in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
La sospensione dei mutui degli enti locali
L’art. 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al MEF. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
La sospensione è relativa alle quote capitale.
a) Il differimento del pagamento
E’ previsto che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data del 17 marzo 2020, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità del pagamento prestabilita dal contratto o dal provvedimento regolante il mutuo
b) La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità e ai mutui già differiti
La sospensione non si applica:
– alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
– ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
c) L’utilizzo del risparmio derivante dal differimento
Il risparmio di spesa, che si determina dal differimento dei pagamenti, è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
Procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali
Come si è detto in precedenza in sede di conversione è stato inserito all’art .111, il comma 4-bis. In base al quale “il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’art. 2D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. La disposizione interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali, cui gli enti fanno ricorso qualora non sia rispettato l’equilibrio di bilancio, in termini di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (ai sensi dell’art. 9L. n. 243/2012).
La disposizione, nell’individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l’art. 2D.Lgs. n. 118 del 2011. Tale ultima disposizione a sua volta individua i seguenti soggetti tenuti all’adozione di sistemi contabili omogenei: i) “Le regioni e gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all’art. 114 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.
Nel Dossier predisposto dai Srvizi studi del Senato e della Camera dei deputati è fatto presente che “occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della cit. L. n. 243/2012, i richiamati enti, qualora registrino, in sede di rendiconto di gestione, un valore negativo del saldo tra entrate finali e spese finali, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Nello specifico, la norma dispone che il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio finanziario per un importo superiore rispetto a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto indebitamento, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro. In altri termini, nell’evenienza in cui l’ente proceda ad un ripiano del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate costanti) viene permesso all’ente “virtuoso” di recuperare tale effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo”.

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