05/05/2020 – Le erogazioni liberali in contanti alla PA per il COVID-19 non sono detraibili per i privati e deducibili per le imprese

Le erogazioni liberali in contanti alla PA per il COVID-19 non sono detraibili per i privati e deducibili per le imprese
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E, del 27 aprile 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’emergenza COVID-19 con riferimento alle erogazioni liberali in favore di Stato, Regioni e enti locali territoriali: per i tecnici delle Entrate se le erogazioni sono devolute in “contanti” alla pubblica amministrazioni, il soggetto che effettua la donazione non può beneficiare della detrazione fiscale. Anche le imprese, inoltre, se effettuano la donazione in “contante” non possono dedursi l’importo dal reddito di impresa.
Il quesito
Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (soggetto istante) fa presente che, data la grave situazione che sta vivendo il popolo Italiano, a causa della diffusione del COVID-19, è stato autorizzato ad accettare erogazioni liberali, anche in denaro, mediante l’apertura di conti correnti bancari dedicati.
L’art. 66, cd. decreto “Cura Italia”, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 , consente di erogare denaro con la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale, agli enti pubblici per l’emergenza COVID-19.
A tal fine, l’istante ha aperto, ai sensi del citato art. 99, del decreto-legge Cura Italia, due appositi conti correnti nei quali il donatore può versare l’importo mediante bonifico bancario. L’istante fa, inoltre, presente che taluni soggetti hanno promosso specifiche raccolte, assumendo il ruolo di intermediari nella raccolta delle erogazioni, quali collettori, per poi riversare la somma complessiva nel conto corrente intestato all’istante. Altri, invece, hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di crowdfunding, che confluiranno nei conti correnti bancari intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – sulla base delle finalità che il donatore intende attribuire alle proprie somme.
Ciò premesso, al fine di agevolare lo spirito solidale che sottende le donazioni e consentire a tutti i donatori di beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali, l’istante chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dal citato art. 66, del decreto-legge Cura Italia, per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza Covid-19.
Cosa dispone il decreto “Cura Italia”
L’art. 66, del decreto “Cura Italia”, concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare:
– le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30 per cento delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
– i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni.
Nel corso della conversione in legge le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.
Più in dettaglio è consentito alle persone fisiche e agli enti non commerciali di detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’importo non deve essere superiore a 30.000 euro.
Il comma 2, dell’art. 66 del decreto “Cura Italia” , disciplina invece le agevolazioni spettanti ai titolari di reddito d’impresa.
Le norme in esame rinviano in particolare all’art. 27L. 13 maggio 1999, n. 133, che contiene agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.
Tale disposizione afferma che:
– sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
– i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta;
– le erogazioni liberali in denaro e in natura non sono soggette all’imposta sulle donazioni.
Ai fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
La norma contenuta nel decreto “Cura Italia” dispone che per valorizzare le menzionate erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
Di conseguenza (art. 3 del richiamato D.M.) l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9D.P.R. n. 917 del 1986.
Per valore normale il richiamato art. 9, intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Ove l’erogazione liberale abbia ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d’impresa, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le cd. rimanenze (ai sensi dell’art. 92 TUIR).
La risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta ricostruisce preliminarmente la normativa di riferimento.
In particolare l’art. 99, del decreto-legge “Cura Italia” prevede che «il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19».
L’Agenzia delle Entrate, relativamente al caso prospettato, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato art. 66, devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23D.Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.
Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art. 99, del decreto-legge “Cura Italia”, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute all’istante, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27L. n. 133 del 1999, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato art. 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.
Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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