05/05/2020 – Esclusione da Appalti: commissione di gara non può adottare provvedimento?

Esclusione da Appalti: commissione di gara non può adottare provvedimento?
lentepubblica.it • 4 Maggio 2020
 
Ecco in sintesi qual è la posizione espressa sull’argomento dal Tar Calabria con la sentenza n. 603/2020.

Esclusione da Appalti: commissione di gara non può adottare provvedimento? Nel caso specifico si affronta la questione della competenza sull’adozione del provvedimento di esclusione.
Nel caso in esame nel disciplinare di gara questo compito era attribuito alla commissione di gara mentre nella realtà è stato adottato dal responsabile unico del procedimento.
Come devono essere regolamentate le cose?
Esclusione da Appalti: commissione di gara può averne il diritto?
I giudici partono dal fatto che la giurisprudenza ha chiarito che, nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale.
Questo criterio è anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara. La sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Ciò detto i giudici hanno voluto precisare a chi spetta il compito di rendere esecutivo il provvedimento di esclusione.
Secondo l’art. 31, comma 3 d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, infatti, si individua nel responsabile unico del procedimento il soggetto deputato a svolgere
“tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
E questi riveste, nel contesto della gara, un ruolo particolare e svolge funzioni di garanzia e di controllo Sicché tra le sue attribuzioni, dunque, vi è anche anche l’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara.
Pertanto il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara non può essere adottato dal presidente della commissione neppure nel caso in cui ciò risulti stabilito nel disciplinare di gara. La competenza sull’adozione delle estromissioni è escusivamente del Rup.

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