17/07/2020 – L’accesso a segreti tecnici deve essere giustificato

L’accesso a segreti tecnici deve essere giustificato
 
Per esercitare in una gara pubblica il diritto di accesso su informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, va dimostrata la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio. È quanto precisa il Consiglio di stato, sezione quinta con la pronuncia del primo luglio 2020, n. 4220. La questione controversa posta all’attenzione del collegio era insorta a valle del giudizio di verifica dell’anomalia delle offerte e in particolare dopo che un concorrente aveva chiesto di potere prendere visione di tutti i verbali tecnici di gara, delle offerte tecniche, economiche e dei piani economico-finanziari (si trattava dell’affidamento di una concessione) sia dell’aggiudicataria sia dell’impresa classificatasi al secondo posto in graduatoria. I giudici affermano preliminarmente che l’accesso è, nell’ambito dei contratti pubblici, strettamente legato alla sola esigenza di «difesa in giudizio»: previsione più restrittiva di quella dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/90, che contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso, ove necessario, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale. Questa impostazione, dicono i giudici, è ulteriormente confermato dall’art. 53 del codice appalti dove, «in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a)», è consentito l’accesso al concorrente non più «in vista» e «comunque» (come nel testo del previgente art. 13 del dlgs n. 163 del 2006), ma esclusivamente «ai fini» della difesa in giudizio dei propri interessi. Il mutamento del quadro normativo conferma quindi il rapporto di stretta funzionalità e strumentalità che deve sussistere tra la documentazione oggetto dell’istanza, contenente, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali, e le esigenze difensive, specificamente afferenti «alla procedura di affidamento del contratto». Ne consegue, conclude la sentenza, che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

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