17/07/2020 – Consiglio di Stato: Pa non obbligate a suddividere gli appalti in lotti

Consiglio di Stato: Pa non obbligate a suddividere gli appalti in lotti
di Dario Immordino
In breve
Scelta che attiene alla discrezionalità della stazione appaltante per contemperare interessi pubblici e privati
La stazione appaltante non è tenuta a suddividere l’appalto in lotti e prevedere un limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
 
La suddivisione in lotti, infatti, non costituisce una regola inviolabile, ma un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione adeguatamente motivata (Cons. Stato, n. 123/2018, Cons. Stato n. 1076/2020, Cons. Stato, n. 4669/2014), mentre il cd. vincolo di aggiudicazione si configura quale mera facoltà la cui omissione non comporta –di per sé — l’illegittimità della procedura (Cons. Stato, n. 1491/2019).
Sulla base di questi consolidati principi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4361/2020, ha ribadito che non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di suddividere l’appalto in lotti di importo elevato ove tale scelta risponda all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico(Cons. Stato, Sez. III, 26/9/2018 n. 5534), poiché la frammentazione della procedura costituisce espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione non suscettibile di essere sindacata in sede giurisdizionale in base a meri criteri di opportunità sindacabile, ma esclusivamente sotto l’aspetto della ragionevolezza e proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria (ex multis, Cons. Stato, n. 1857/2019; Cons. Stato, n. 2044/2018; Cons. Stato, n. 25/2020, Cons. Stato, n. 1138/2018).
 
 

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