17/07/2020 – Capacità assunzionale

Capacità assunzionale
Il Comune di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, di circa 7.300 abitanti, appartiene alla Regione Emilia Romagna. Diverse delle funzioni fondamentali sono state conferite nell’ultimo decennio all’UNIONE di appartenenza. Per la determinazione delle capacità assunzionali dell’Ente è corretto/dovuto inserire nella quota di spesa di personale anche le voci SIOPE legate ai trasferimenti all’Unione per la quota di personale? Anche se non espressamente citato nella circolare del Ministero dell’Interno (Circ. 8 giugno 2020, n. 171042/110/1 in applicazione del DPCM 17 marzo 2020) penso sia che sia corretto e dovuto inserire anche quella quota di spesa di personale come normalmente viene fatto per la determinazione della spesa ai fini del comma 557 Legge finanziaria 2007. Chiedo aiuto sull’interpretazione data.
a cura di Andrea Bufarale
 
Per rispondere al quesito proposto dobbiamo subito evidenziare come la determinazione della spesa di personale, come quantificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), DPCM 17 marzo 2020, è diversa da quella prevista dall’art. 1, commi 557 e 557-bisL. 27 dicembre 2006, n. 296: infatti, a differenza del precedente sistema di calcolo, il decreto impone di considerare tutti gli impegni di competenza relativi alla spesa di personale come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, comprensivi degli oneri riflessi, al netto solamente dell’IRAP (e non anche delle spese che, ai fini del citato comma 557, venivano invece escluse, come ad esempio le spese per le categorie protette e per i rinnovi contrattuali).
Per assicurare uniformità nei comportamenti applicativi degli enti, la successiva Circ. 8 giugno 2020, n. 171042/110/1, ha poi specificato che gli impegni di competenza da considerare, riguardanti la spesa complessiva del personale, sono quelli relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.
Dalle puntuali indicazioni recate dalla circolare citata deriva che sia nel caso di utilizzo di personale condiviso da più enti, come nel caso del comando e del segretario comunale in convenzione, oppure di personale “comandato” all’Unione dei Comuni per i quali vengono trasferiti i relativi fondi per il pagamento delle retribuzioni, la relativa spesa deve essere totalmente computata dall’ente capofila (o nel caso proposto a carico dell’Unione), il quale potrebbe trovarsi ad essere penalizzato qualora a fronte di tale spesa, che va rilevata dall’ultimo esercizio rendicontato, le corrispondenti poste rettificative (cioè i rimborsi da parte degli altri enti) non siano presenti in tutti e tre gli esercizi che concorrono a determinare la media degli accertamenti di competenza degli ultimi tre rendiconti approvati; di converso la spesa inerente i rimborsi – pur potendosi considerare sotto il profilo sostanziale una spesa di personale – non viene invece computata da parte degli enti diversi dal capofila o facenti parte dell’Unione (che quindi vengono privilegiati dal nuovo metodo di calcolo), in quanto la stessa non risulta ricompresa nel macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente) ma, trattandosi di un trasferimento, trova allocazione al macroaggregato 104 (trasferimenti correnti).

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