Print Friendly, PDF & Email
Retribuzione di risultato dei segretari, non basta aver svolto mansioni da dirigente
di Marco Rossi
 
In breve
L’erogazione di questa voce stipendiale deve essere correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, di obiettivi predeterminati
 
Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato ai segretari devono essere definiti degli obiettivi specifici, corrispondenti a finalità misurabili nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo in relazione a parametri predeterminati, tali da giustificare l’erogazione della spesa corrente. È quanto ha recentemente stabilito la Corte dei conti Emilia-Romagna con il parere n. 46/2020, rispondendo a una pluralità di quesiti relativi alla retribuzione di risultato del segretario, prevista dall’articolo 42 del relativo Ccnl, avanzati da uno dei Comuni convenzionati e che non riveste il ruolo di capo-convenzione.

Secondo la pronuncia, infatti, la retribuzione di risultato deve essere correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, di obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie previste dal Dlgs 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Di conseguenza, deve essere escluso il diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell’ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi a essa correlati, considerando che si tratta di una componente retributiva destinata a remunerare la prestazione sulla base dei risultati raggiunti.

In questa prospettiva non è ritenuta idonea a giustificare l’erogazione una relazione a consuntivo del segretario contenente la descrizione delle attività svolte, disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati, essendo necessario realizzare un vaglio (da parte del competente ufficio) proprio della corrispondenza dei risultati agli obiettivi predeterminati. Particolarmente importante è poi la risposta all’ultimo quesito, con il quale il Comune chiedeva se, per obiettivi specifici, si possano intendere la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell’organo politico, l’assistenza alla giunta e al consiglio, l’organizzazione di incontri per il rispetto del piano anticorruzione, la predisposizione della delibera del Peg, l’aggiornamento dei piani anticorruzione e la collaborazione nella predisposizione dei regolamenti.
Secondo il parere deve trattarsi di obiettivi specifici, da conseguire quale condizione per l’erogazione dell’emolumento, corrispondenti appunto a finalità misurabili nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo, in relazione a parametri – appunto – predeterminati, tali da giustificare l’erogazione di spesa corrente, bilanciata dal recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Le indicazioni fornite si presentano piuttosto nette e offrono sicuramente importanti spunti di riflessione per la migliore implementazione dei sistemi di valutazione anche della figura dei segretari che, tuttavia, si presenta del tutto peculiare, pure rispetto alle questioni affrontate. Ciò sia per le caratteristiche dell’attività svolta che (soprattutto se non connotata dalla responsabilità di settori e servizi) non appare facilmente misurabile in relazione alle competenze specificamente previste dall’articolo 97 del Tuel, sia per la delicatezza dei ruoli rivestiti, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta (si pensi alla veste di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), con un bilanciamento che non appare certamente agevole anche ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato.
 
*************
*= tratto da regione.emilia-romagna.it

Torna in alto