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SENTENZA DEL 16/06/2020 N. 290/4 – COMM. TRIB. REG. PER LE MARCHE
Enti locali e tassa di concessione governativa su abbonamenti telefonici
 
In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. Ad essi, infatti, seguendo l’insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte, non si estende l’esenzione riconosciuta dall’art. 13 bis, comma l, del D.P.R. n. 641 del 1972, a favore dell’Amministrazione dello Stato. Alla luce di tale principio, enunciato nella sentenza ss. uu. 9560/2014, la CTR marchigiana ha respinto l’appello di due comuni che avevano contestato il pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici. Spiegano i giudici che nessun rilievo ha, pertanto, l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell’art. 218 del D. Lgs. l  agosto 2003, n. 259. Tale abrogazione, infatti, “ non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del D. Lgs. l agosto 2003 n. 259”.

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