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SENTENZA DEL 18/02/2020 N. 59/1 – COMM. TRIB. REG. PER L’UMBRIA
Diniego autotutela – Impugnazione – Ammissibilità- Criteri
 
Avverso il diniego dell’Amministrazione di esercitare il potere di autotutela può essere proposta impugnazione solo per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Alla luce di tale principio, recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza 24033/19, la CTR umbra ha rigettato l’appello del contribuente. Secondo l’insegnamento dei giudici di Cassazione, infatti, il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell’annullamento dell’atto tributario divenuto definitivo è consentito solo qualora ricorrano ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute. E’, invece, escluso che possa essere accolta l’impugnazione dell’atto di diniego proposta dal contribuente che contesti, come nel caso di specie, i vizi dell’atto impositivo che lo stesso avrebbe potuto far valere in giudizio prima che la pretesa tributaria divenisse definitiva.

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