16/07/2020 – Decreto su spostamenti e riaperture: approvata la Legge di conversione

Decreto su spostamenti e riaperture: approvata la Legge di conversione
Le misure sono valide fino al prossimo 31 luglio
Di Sara Occhipinti – Professionista – Avvocato
Pubblicato il 15/07/2020
 
Con 257 voti favorevoli e 199 contrari è stato convertito in Legge il c.d. “decreto riaperture” n. 33, emanato lo scorso 16 maggio 2020.  Al testo originario del decreto con il quale sono state previste le riaperture dopo il lockdown e le misure per il contenimento del Coronavirus, sono state apportate alcune modifiche in Commissione Affari Costituzionali. La legge regola la possibilità di spostarsi tra Regioni e fuori dallo Stato, le modalità per lo svolgimento delle attività economiche, dei servizi educativi, degli eventi e delle manifestazioni pubbliche, delle funzioni religiose, e stabilisce inoltre le modalità di accertamento delle violazioni e le sanzioni per chi viola le disposizioni anticontagio.
 
Sommario
Il decreto Riaperture ha stabilito la cessazione di tutte le limitazioni alla circolazione nel territorio dello Stato, a far data dallo scorso 18 maggio 2020.
Tuttavia, in base al costante monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia, è espressamente stabilita dalla legge la possibilità di reiterare o introdurre nuove misure restrittive della circolazione, limitatamente a quelle zone del territorio in cui dovessero manifestarsi nuovi focolai di epidemia, o aggravamenti della situazione.
Gli spostamenti tra le Regioni, inizialmente vietati fino al 2 giugno scorso, potranno ancora essere inibiti, non in modo generalizzato, ma attraverso specifici provvedimenti relativi ad aree specificamente individuate del territorio, e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’effettivo rischio epidemiologico presente nelle dette regioni.
Allo stesso modo, gli spostamenti da e verso l’estero, vietati in modo generalizzato fino al 2 giugno scorso, sono consentiti, ma potranno essere nuovamente limitati con ulteriori provvedimenti, in base all’andamento del contagio, con riferimento a Paesi stranieri specificamente individuati, purché la misura limitativa sia adeguata e proporzionale al rischio derivante dall’epidemia, e sia compatibile e rispettosa dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, e agli obblighi internazionali. La legge pertanto mira a garantire la possibilità di difendersi dall’espansione del contagio, chiudendo i confini nazionali, senza consentire però indebite strumentalizzazioni della chiusura delle frontiere.
Nel decreto n. 33 era prevista la misura della quarantena precauzionale, (ovverosia l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso di rischio di avvenuto contatto con il Covid-19). La conversione in legge, ha previsto la possibilità per il Comitato tecnico scientifico, di individuare ulteriori misure precauzionali, di effetto analogo alla quarantena, sempre finalizzate a limitare la mobilità delle persone recentemente entrate in contatto con soggetti positivi al Covid.
In ogni caso, la quarantena deve essere imposta al singolo interessato mediante provvedimento dell’autorità sanitaria.
Resta attuale il divieto di assembramento in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.
Gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli a grande concorso di persone, dovranno continuare a rispettare gli obblighi precauzionali previsti nei DPCM di volta in volta emanati.
Le riunioni sia pubbliche che private possono svolgersi nel rispetto dell’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Al Sindaco è attribuito il potere di chiudere quelle aree destinate al pubblico nelle quali non è possibile assicurare le misure precauzionali.
Anche le funzioni religiose dovranno continuare a svolgersi attenendosi ai protocolli siglati dal Governo con le confessioni religiose, così come le attività economiche e produttive, continueranno ad attenersi ai protocolli ed alle linee guida emanate dalle Regioni e dalla Conferenza Stato Regioni, pena il rischio di sospensione dell’attività. Ciascuna regione monitora giornalmente l’andamento epidemiologico e ne comunica i dati al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore della Sanità ed al Comitato tecnico scientifico, al fine di consentire la modifica dei provvedimenti in vigore. Alla Regione è attribuito il potere, nelle more dei provvedimenti del Presidente del Consiglio, di ampliare o restringere le misure precauzionali in vigore, nel caso in cui emergano nuovi elementi sul rischio epidemiologico in atto.
Le attività didattiche di ogni grado (ivi inclusi i servizi educativi per l’infanzia) possono svolgersi con le modalità stabilite da apposito provvedimento emergenziale.
Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l’emergenza Covid
La Commissione Affari istituzionali in sede di conversione del decreto, ha aggiunto al testo originario l’art. 1 bis, che conferisce al Commissario straordinario per l’emergenza, il potere di stipulare protocolli con le associazioni delle  imprese distributrici di mascherine, al fine di consentire regole uniformi riguardo al prezzo massimo di vendita delle stesse,  nonché criteri che ne assicurino l’effettiva distribuzione. Il Commissario straordinario potrà pattuire con le associazioni di categoria anche le misure necessarie a ristorare le imprese dell’eventuale perdita economica derivante dal maggior costo di acquisto dei beni rispetto al prezzo di vendita. E’ essenziale garantire infatti che le mascherine siano effettivamente a disposizione di tutti, in quanto ad oggi sono ancora considerate lo strumento principale per il contenimento del contagio.
Sanzioni e controlli
La violazione delle precedenti norme, dei protocolli, delle linee guida, dei provvedimenti dell’autorità sanitaria, e di ogni altro provvedimento contemplato dal decreto riaperture, convertito in Legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 ad Euro 3000,00.
Se la violazione delle predette previsioni normative costituisce reato (ad eccezione del reato previsto dall’art. 650 c.p. di inosservanza del provvedimento dell’autorità amministrativa ), si applicano al trasgressore le più gravi sanzioni derivanti dall’applicazione della legge penale.
Nel caso in cui la violazione sia commessa nell’esercizio dell’attività di impresa, è altresì prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività di impresa da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni.
E’ stabilito anche il potere in via cautelare di sospendere immediatamente l’attività o l’esercizio che contravviene alle regole, per la durata di 5 giorni, da scomputare poi al momento dell’applicazione definitiva della sanzione accessoria.
L’accertamento delle violazioni avviene secondo i criteri generali della legge sulle sanzioni amministrative (L. 689/81), con previsione altresì della possibilità del pagamento in misura ridotta, nel caso di immediato pagamento della sanzione al momento della comunicazione del verbale di accertamento.
Il potere di irrogare la sanzione amministrativa è attribuita al Prefetto quando la violazione ha ad oggetto una normativa nazionale, oppure alla Regione o all’autorità locale, quando la violazione ha ad oggetto provvedimenti emanati da questi enti.
La reiterazione delle violazioni dà luogo al raddoppio della sanzione pecuniaria ed all’applicazione della sanzione accessoria sempre in misura massima.
In sede di conversione del decreto-legge, è stata stabilita anche la ripartizione dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative, che spetteranno allo Stato, quando l’accertamento è compiuto da funzionari statali, o ai comuni alle province e alle Regioni quando l’accertamento della sanzione avviene ad opera di funzionari locali o regionali.
Entrata in vigore e durata temporale delle misure
Le misure previste nel decreto riaperture sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, e sono valide dal 18 maggio fino al prossimo 31 luglio.

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