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Dirigente comunale – mancata conferma – demansionamento?
 
“Rilevato che: 1. con sentenza n. 629, resa in data 5 giugno 2013, la Corte d’appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di Luisella Campioli, dipendente del Comune di Parma dal 17/3/1973 al 3/3/2004, da ultimo quale dirigente, intesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un atteggiamento vessatorio posto in essere dal Comune ai suoi danni – costituito da dequalificazione ed emarginazione professionale e da note personali negative – che le aveva comportato un pregiudizio economico per perdita di maggiori retribuzioni anche a titolo di retribuzione di risultato e di posizione e che le aveva cagionato uno stato depressivo con conseguente ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale;
2. riteneva la Corte territoriale che la mancata conferma della Campioli nell’incarico di direzione del Servizio di Supporto alle scuole non fosse censurabile essendo conforme al disposto di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001; evidenziava che non fosse configurabile un diritto soggettivo alla conservazione di determinate tipologie di incarico dirigenziale e che, nello specifico, non sussistesse alcun demansionamento essendo gli incarichi successivamente conferiti alla Campioli corrispondenti alla professionalità di un dirigente comunale;
rilevava che, non essendo stata affidata alla Campioli la titolarità di una struttura, la stessa, conformemente al disposto di cui al medesimo art. 19 del d.lgs., n. 165 del 2001, fosse stata assegnata a svolgere funzioni dirigenziali di studio;
riteneva che non vi fossero riscontri probatori in ordine alla lamentata dequalificazione professionale; in particolare, quanto all’incarico in staff presso la Direzione Centrale con il compito di svolgere funzioni dirigenziali di studio, ricerca ed elaborazione, mirati alla costituzione di una nuova attività amministrativa inerente il progetto Europa, rilevava che la Campioli fosse stata, in concreto, posta in condizione di poter espletare i compiti a lei affidati per la creazione di un ufficio ex novo;
riteneva che conclusioni non difformi potessero trarsi con riguardo al successivo incarico di supporto e consulenza agli organi di decentramento presso la Segreteria Generale essendo emerso che la Campioli, nel pur breve periodo di assegnazione, fosse stata coinvolta nell’elaborazione degli obiettivi concordati;
sosteneva che le valutazioni negative del datore di lavoro non potessero essere, in conseguenza, ricollegate ad una condotta del Comune di Parma (che secondo la prospettazione attorea, avrebbe posto la Campioli in condizioni di totale inattività);
3. avverso tale sentenza di appello Luisella Campioli ha proposto ricorso affidato a tre motivi; 4. il Comune di Parma ha resistito con controricorso; 5. la ricorrente ha depositato memoria…”

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