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Piemonte, del. n. 40 – Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva
Pubblicato il 9 luglio 2020

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito applicativo dell’art. 1, comma 616 della legge di bilancio n. 160/2019 ovvero se la sua portata applicativa possa essere estesa a tutte le p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e non solo alle “Amministrazioni di Stato” testualmente citate dalla predetta norma.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 40/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 8 luglio 2020, hanno ritenuto che la disposizione di cui all’art. 1, comma 616 della legge di bilancio n. 160/2019 faccia riferimento esclusivamente alle amministrazioni di stato, alla luce dell’interpretazione letterale della norma in questione.
Secondo la Corte dei Conti, l’espressione “amministrazioni di Stato”, letteralmente, non include tutte le altre p.a. annoverate dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, e che tutte le volte in cui il legislatore nazionale ha voluto far riferimento, in generale, alle amministrazioni pubbliche ha richiamato espressamente l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, senza alcuna espressa limitazione.
Inoltre, la presente Sezione ha ricordato che, all’art. 1 comma 616 della legge di bilancio n. 160/2019, il legislatore nazionale ha utilizzato la tecnica dell’esemplificazione, annoverando soggetti giuridici riconducibili all’amministrazione di Stato.
Pertanto, la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha precisato che soltanto le amministrazioni dello stato, e non anche le p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, possono rinegoziare i contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata.

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