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AranSegnalazioni – Newsletter del 9/7/2020
 
Sezione Giuridica
 
Senato della Repubblica – Servizio studi

L’epidemia COVID-19 e l’Unione Europea – nota 44/13

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Nota del Servizio Studi del Senato illustra le risposte delle istituzioni dell’Unione europea (UE) all’epidemia di coronavirus attualmente in discussione, annunciate o in corso di elaborazione, con particolare riferimento alle misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e alla gestione delle frontiere. Nell’appendice finale, invece, sono elencate sinteticamente le misure già adottate dalle stesse istituzioni. La presente Nota è stata integrata con un approfondimento dell’attività svolta presso alcuni dei Parlamenti nazionali.

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Corte Costituzionale

Sentenza 128/2020 

Impiego pubblico – incarichi di posizione organizzativa disposizioni transitorie e urgenti Regione Toscana – Prosecuzione dell’efficacia degli incarichi di posizione organizzativa della Regione fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 22/2019 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa ancora in essere, già conferiti sulla base dei precedenti contratti collettivi nazionali di comparto, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative. La proroga degli incarichi di posizione organizzativa già in essere, è stata dettata, secondo la Corte, da ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare – specie in settori interessati dal trasferimento di personale e delle relative funzioni ai sensi della l. n. 56/2014 – la necessaria continuità dell’azione amministrativa. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell’ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. I profili “pubblicistico-organizzativi” ad esso afferenti rientrano, invece, nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall’art. 117, quarto comma, Cost. La Regione, pertanto, nel procedere all’assegnazione delle posizioni organizzative esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa di uffici che impongono un alto livello di professionalità e non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti, di cui non hanno né le funzioni né lo status. Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione temporanea di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, alla scadenza della quale il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico. La posizione organizzativa, creata per sottrazione dalle funzioni dirigenziali, si caratterizza dunque per la temporaneità dell’assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria della retribuzione. Possono provvedere all’incremento, entro una certa misura, dei fondi destinati al trattamento economico accessorio, al fine di consentire la progressiva armonizzazione dello stesso trattamento di tale personale con quello del personale dell’amministrazione di destinazione. La disciplina impugnata, ricondotta, come si è detto, nell’alveo della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, comporta di per sé l’esercizio di una discrezionalità piena, anche nella disciplina di aspetti dettagliati, quali sono da intendersi le proroghe degli incarichi di posizione organizzativa conferiti a personale in mobilità dalle Città metropolitane e dalle Province e ai correlati effetti economici che ne conseguono. Ne derivano possibili e ragionevoli differenziazioni fra le amministrazioni regionali, purché le scelte operate si svolgano nell’ambito delle competenze loro assegnate e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.

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Corte di Cassazione

Sezione lavoro

Sentenza n. 11891 del 18/6/2020

Pubblico impiego – dirigenza – cessazione anticipata incarico – diritto soggettivo alla conservazione di determinate tipologie di incarico dirigenziale – demansionamento – rigetto ricorso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un dirigente che a seguito della mancata riconferma dell’incarico di funzione lamenta di essere stato vittima di demansionamento all’atto di attribuzione del nuovo incarico di dirigente in posizione di staff. La Corte pronunciandosi riguardo alla cessazione anticipata dell’incarico, ribadisce che fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche: rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre rispetto al mancato conferimento di un nuovo incarico il dirigente può far valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima lo stesso a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti. La Suprema Corte conferma il principio generale per cui alla qualifica dirigenziale corrisponde esclusivamente l’idoneità professionale all’assunzione degli incarichi dirigenziali di qualunque tipo, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico, la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’art. 19, comma 10, Dlgs 165/2001 pertanto non determina un demansionamento. 

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Corte di Cassazione

Sezione lavoro

Ordinanza n. 12836 del 26/6/2020

Pubblico impiego – scorrimento graduatoria concorso pubblico – blocco assunzioni -responsabilità precontrattuale – risarcimento del danno

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’ISPRA avverso la sentenza della Corte territoriale che condannava il citato istituto al risarcimento del danno nei confronti di un candidato che, seguito dello scorrimento della graduatoria di un concorso a cui aveva partecipato nel 2004, era risultato idoneo ma non era stato assunto a causa della cd. blocco delle assunzioni dei lavoratori precari della P.A. del 2006. Con questa ordinanza il Collegio conferma la decisione della Corte territoriale secondo la quale il cd. blocco delle assunzioni cui si era avvalso il tribunale di primo grado per rigettare la domanda di accertamento del proprio diritto all’assunzione del candidato, era già vigente al momento della comunicazione, con la conseguenza che l’Amministrazione colpevolmente aveva ingenerato nel candidato la fondata convinzione di essere in procinto di essere assunto. Pertanto, ricorrendo un’ipotesi di responsabilità precontrattuale l’Amministrazione era tenuta a risarcire il cd. interesse negativo determinato applicando il principio per cui “la responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 cod. civ., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto (artt. 1223 e 2056 cod. civ.), si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto (e dunque a non svolgere a relativa attività ancorché avente un contenuto diverso), se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte”.

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Corte dei conti

Sezione regionale controllo Basilicata n. 38/2020

Enti Locali – Progressioni verticali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in relazione alla disciplina sulle progressioni verticali di cui all’  artt. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, recentemente modificata dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, hanno precisato che l’amministrazione “potrà attivare, in base alla disciplina di che trattasi, (trattandosi di una mera facoltà), nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%”. Per quanto riguarda il tetto del 30%, introdotto dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale va considerato “come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale” (corte conti sez .contr. Puglia 42/2018 corte conti contr. Puglia 71/2019; corte conti Campania 103/2019 ). Mentre, relativamente al piano triennale del fabbisogno di personale, “le amministrazioni devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, quindi può essere sempre modificato, ma nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie”.

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