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Niente premio senza obiettivo specifico
Negando che al segretario comunale possa essere erogata la retribuzione di risultato in assenza di obiettivi specifici definiti ex ante e che siano misurabili e verificabili da un ufficio competente
di Vincenzo Giannotti
 
Nessuna retribuzione di risultato al segretario comunale in assenza di obiettivi specifici. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.46/2020) ha confermato le indicazioni dei colleghi in sede giurisdizionale, negando che al segretario comunale possa essere erogata la retribuzione di risultato in assenza di obiettivi specifici definiti ex ante e che siano misurabili e verificabili da un ufficio competente. Nessun valore, inoltre, può essere fornito ad una eventuale relazione, redatta dal medesimo segretario, descrittiva delle attività svolte a consuntivo, qualora la stessa sia disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati. Infine, gli obiettivi specifici non attengono alle sole attività istituzionali svolte dal segretario (nelle materie dell’anticorruzione, della collaborazione ed assistenza all’organo politico, della collaborazione alla redazioni di regolamenti), ma debbono riguardare finalità “misurabili” in relazione a parametri predeterminati, tali da giustificare l’erogazione di spesa corrente calibrata rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, obiettivi che debbono essere indirizzati al recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
La richiesta di un ente locale. Pur riguardando un ente in convenzione, il sindaco ha interrogato i magistrati contabili, in merito all’erogazione della retribuzione di risultato al proprio segretario comunale, pur in assenza di obiettivi specifici formulati ex ante e successivamente controllati da un ufficio competente. In alternativa, ha chiesto se sia sufficiente una relazione a consuntivo sulle attività svolte nell’ambito dei suoi compiti istituzionali.
Le indicazioni del Collegio contabile. I giudici emiliano romagnoli premettono le diverse indicazioni elaborate in sede giurisdizionale dalla Corte dei conti, secondo cui la retribuzione di risultato deve essere correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie, di cui al dlgs. n. 268/1999, per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati. In assenza, pertanto, della preventiva assegnazione di obiettivi specifici, del loro monitoraggio da parte di un ufficio competente, una eventuale retribuzione di risultato corrisposta al segretario comunale è fonte di danno erariale (tra le tante, sezione Puglia sentenza n.185/2016; terza sezione centrale di appello n.267/2016). In altri termini, la retribuzione di risultato è una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti. Inoltre, una relazione a consuntivo, elaborata dal medesimo segretario comunale, che descriva in modo dettagliato le attività svolte, ma sia disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati, non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento. Infine, in merito agli obiettivi specifici, che debbono essere definiti ex ante dall’ente locale, gli stessi non potranno riguardare le attività istituzionali del segretario comunale (collaborazione agli organi gestionali, la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell’organo politico, l’assistenza alla giunta e consiglio, l’organizzazione di incontri per il rispetto del Piano anticorruzione, la predisposizione delibera Peg, l’aggiornamento piani anticorruzione, la collaborazione nella predisposizione di regolamenti) ma si deve trattare di obiettivi misurabili con l’utilizzazione di parametri predeterminati, le cui finalità siano quelle del recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

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