08/07/2020 – La Casa Comunale; valido il deposito ex art. 140 cpc anche se trattasi di una diversa sede da quella principale.

La Casa Comunale; valido il deposito ex art. 140 cpc anche se trattasi di una diversa sede da quella principale.
da PINO NAPOLITANO – 7 LUGLIO 2020 
 
La Casa Comunale; valido il deposito ex art. 140 cpc anche se trattasi di una diversa sede da quella principale.
la Suprema Corte di cassazione (Sez. III, Sent., 05-09-2019, n. 22167) ha confermato che il deposito del piego inerente un verbale di cui al codice della strada, ai sensi dell’art. 140 cpc, presso una sede del Comune diversa da quella ritualmente o univocamente conosciuta come tale, è valido; pertanto validamente si realizza il perfezionamento della notifica.
La questione nasce presso gli uffici giudiziari di Firenze, allorquando un tizio ebbe ad impugnare una cartella di pagamento, sul presupposto della dedotta nullità della notificazione, stante la circostanza che per la “notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c…il deposito del piego … fosse avvenuto non nella casa comunale, ma in un ufficio privato indicato come sede sussidiaria della Casa del Comune di Firenze”.
La Suprema Corte, nel confermare le decisioni dei gradi di merito rimarca che: la notifica effettuata con le suddette modalità è valida ed efficace. Il piego da notificare, infatti, è stato depositato in un luogo designato dalla stessa amministrazione comunale come equipollente alla “casa comunale”, e tanto basta per escludere il denunciato vizio di notifica. Non è infatti inibito all’amministrazione comunale designare quali “case comunali” luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio; ed ove l’amministrazione si avvalga di tale facoltà, il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla “casa comunale”. Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 3 (recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”) accorda ai Comuni la facoltà di “disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile”. Il Consiglio di Stato, richiesto dal Ministero dell’Interno d’un parere sull’interpretazione di tale norma, ha chiarito che “casa comunale può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali”(Cons. di Stato, sez. I, parere 22.1.2014 n. 196). Vero è che la suddetta norma (D.P.R. n. 396 del 2000, art. 3) e il suddetto parere del Consiglio di Stato avevano ad oggetto la “casa comunale” quale luogo di celebrazione del matrimonio. Ma se la legge consente la delocalizzazione – rispetto alla sede storica del municipio – della celebrazione del matrimonio civile, a maggior ragione dovrà ritenersi consentita la istituzione di “case comunali” alternative per il deposito degli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c.: se così non fosse si perverrebbe all’assurdo, incoerente col tradizionale canone ermeneutico dell’a fortiori, per cui la legge richiederebbe oneri formali meno rigorosi per l’atto di preminente importanza sociale, giuridica e costituzionale (il matrimonio), mentre esigerebbe oneri formali ben maggiori, per il compimento di atti di minor rilievo (il deposito d’un verbale di accertamento d’una contravvenzione stradale, non potuto consegnare al destinatario della notifica).

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