07/07/2020 – Sui tributi locali la prescrizione è breve 

Sui tributi locali la prescrizione è breve 
Italia Oggi Sette – 06 Luglio 2020
 
 
In assenza di notifica di alcun atto interruttivo deve ritenersi prescritta nel termine breve dei 5 anni la pretesa portata da cartelle esattoriali relativa a crediti per tributi locali. Sono le osservazioni confermate dalla Ctr di Latina con la sentenza n. 169/2020, depositata nella segreteria della sezione 18. Una contribuente aveva infatti impugnato in appello la sentenza di primo grado resa dalla Ctp di Frosinone con la quale i giudici provinciali avevano riconosciuto l’ intervenuta prescrizione soltanto su alcune delle cartelle oggetto del ricorso.
La Ctr, sezione staccata di Latina, ha invece ricordato che i giudici della Cassazione, proprio in relazione ai tributi locali, hanno stabilito, nella richiamata sentenza n. 30362/2018, che essi si prescrivono nel termine breve quinquennale che decorre dal giorno in cui sorge l’ obbligo di pagare il tributo ovvero dal giorno dell’ ultimo atto interruttivo regolarmente notificato al contribuente, ai sensi di quanto prevede l’ art. 2948 c.c. I giudici regionali, nel riconoscere anche per le restanti cartelle l’ intervenuta prescrizione breve, hanno altresì evidenziato che tale termine risponde a principi di equità a tutela del contribuente, che non può essere lasciato esposto a obblighi di corresponsione di prestazioni ormai scadute in quei termini.
La Ctr ha infatti riconosciuto ampia valenza in tal senso anche alle sezioni unite n. 23397/2016, che hanno esteso l’ ambito applicativo proprio del termine breve di prescrizione, relegando l’ ordinario termine prescrizionale decennale, invece, ai soli casi in cui la pretesa esattiva sia stata oggetto di un titolo giudiziale ormai definitivo. Negli altri casi, ogni atto accertativo o anche della riscossione non tempestivamente opposto non comporta il mutamento del termine breve in quello di prescrizione decennale.
La contestazione in ordine al decorso della prescrizione, aggiungevano i giudicanti, doveva inoltre riconoscersi come possibile contro crediti dello stato non solo nei casi di notifica di cartelle esattoriali, ma anche in tutti i casi relativi a ogni atto amministrativo di natura accertativa come avvisi di accertamento o avvisi di addebito. Nel caso di specie, non risultando depositato alcun ulteriore atto interruttivo, i crediti opposti venivano considerati dalla Ctr come non più azionabili e l’ appello della contribuente veniva quindi accolto con compensazione delle spese di lite.
() Deve essere accolto l’ appello principale. Invero, è già stato detto (cfr Cass. sentenza n. 30362/2018) i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell’ art. 2948 c.c., n. 4, sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio ai tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’ occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo ecc. La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’ obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore. Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita Cass. civ. Ss.uu. n. 23397/2016, la quale ha ampliato l’ ambito d’ applicazione della prescrizione breve () il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’ estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (dpr n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito ecc.). La Suprema corte in virtù dell’ ordinanza n. 1997/18, aveva osservato che il richiamato termine lungo (dieci anni) «si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’ attitudine ad acquistare efficacia di giudicato». In altri termini, prosegue la Suprema corte nella motivazione del provvedimento, «la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi […] produce soltanto l’ effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’ art. 2953 c.c. In conclusione, «la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell’ art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo» (nel caso di specie del tutto assente). Ne consegue che, tutte le cartelle qui all’ esame, essendo state notificate secondo lo schema di seguito indicato, in assenza di ulteriori atti interruttivi, devono considerarsi non più azionabili e i crediti allo stato prescritti non essendo intervenuto il recupero nei termini di rito.()

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