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Gestione del rapporto di lavoro
Un dipendente di questo Comune ha fatto domanda di andare in pensione anticipata. E’ stata adottata una determinazione del funzionario come atto amministrativo per il riconoscimento dei requisiti per il diritto alla pensione e per il collocamento a riposo. Si chiede di sapere se l’adozione di tale sia corretta per la gestione del rapporto di lavoro o se, ai sensi dell’art. 5, comma 2D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 fosse più corretto adottare un atto datoriale. L’adozione di uno o dell’altro atto sono altresì da ritenersi equivalenti ai fini del riconoscimento della pensione? Producono, nell’ambito del riconoscimento al diritto della pensione, degli effetti giuridici differenti in termini di ricorso alle vie giurisdizionali?
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Si ritiene che la questione vada letta alla luce di un recente pronuncia della Suprema Cass. pen. Sez. IV Sent., 20 aprile 2018, n. 43829.
Detta pronuncia affronta in via incidentale la questione relativa all’individuazione del datore di lavoro nell’ambito delle pubbliche amministrazioni specie nell’ipotesi di delega di funzioni.
Nella citata sentenza infatti la Corte una volta definito il Datore di lavoro come : “..Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” individuando detta definizione sulla scorta di quanto codificato dall’art. 2, lett. b)D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, delinea poi gli aspetti specifici che contraddistinguono detta figura all’interno della pubblica amministrazione.
La Corte quindi rileva che: “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo” precisando, altresì, che “…l’individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l’attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.” .
Alla luce di quanto delineato dalla Corte quindi viene affermata la necessità di un atto espresso da parte della pubblica amministrazione mediante il quale il dirigente o il funzionario viene individuato nella funzione di datore di lavoro con il conseguente conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale.
In conclusione quindi nel caso che ci occupa l’atto del funzionario può ritenersi legittimo ove quest’ultimo sia stato previamente individuato come soggetto depositario della funzione di Datore di lavoro ovvero, ai sensi dell’art. 17D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sia stato delegato dal Dirigente preposto al compimento di specifiche funzioni tra cui quella oggetto del quesito.

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