07/07/2020 – Autovelox, più facile far annullare la multa se l’apparecchio non è tarato 

Autovelox, più facile far annullare la multa se l’apparecchio non è tarato 
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore – 06 Luglio 2020
 
Se il conducente contesta l’ affidabilità dell’ autovelox, il giudice è tenuto ad accertare che l’ apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica. L’ ente che ha elevato il verbale non potrà esimersi dal produrre i relativi certificati: in mancanza la multa dovrà essere annullata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10464 depositata il 3 giugno scorso, che di fatto alleggerisce l’ onere della prova in capo al conducente. In passato, infatti, era chi contestava il verbale a dover provare il difetto di funzionamento dell’ apparecchio. La sentenza della Suprema corte si allinea invece a un più recente orientamento che ritiene che basti eccepire dubbi sull’ effettiva taratura dell’ autovelox per sollevare il conducente dalla relativa prova.
Sarà il giudice, infatti, a dover accertare che l’ autovelox funzionasse correttamente, chiedendo eventualmente alla controparte di fornire la prova necessaria. Non ci sono scappatoie: il funzionamento dell’ apparecchio non gode della “fede privilegiata”, quindi il conducente può dimostrare il vizio di funzionamento dell’ apparecchio nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, senza dover esperire la querela di falso. All’ ente che ha elevato il verbale non basterà neppure produrre in giudizio il certificato di messa in opera o di omologazione dell’ apparecchio per dimostrarne il corretto funzionamento: la taratura periodica è un onere ulteriore che il giudice deve accertare in ogni caso se il conducente contesta la funzionalità dell’ autovelox.
I test di omologazione infatti da soli non bastano. Tutti gli strumenti elettronici di rilevazione della velocità (autovelox e velomatic) devono essere sottoposti a procedure di tarature annuali, in assenza delle quali il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulterebbe assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’ accertamento amministrativo. C’ è da dire che l’ emergenza sanitaria in corso ha inciso anche sulla taratura degli apparecchi, prorogando di 90 giorni la validità dei certificati in scadenza entro il 31 luglio prossimo.
Periodo che dovrà essere preso in considerazione anche nei giudizi pendenti di opposizione alle sanzioni amministrative per eccesso di velocità perché sposta in avanti fino al 31 ottobre la validità dei certificati di taratura prodotti in giudizio. Lo ha disposto espressamente la circolare del ministero dell’ Interno 300/A/3743/20/144/5/20/5 del 27 maggio scorso. Il giudice, avendo ampi poteri istruttori, dovrà valutare anche se il certificato di taratura sia stato rilasciato da un soggetto abilitato, ma non potrà sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.
La taratura dell’ apparecchio ha la precisa funzione di stabilire che lo stesso non abbia subito un invecchiamento delle proprie componenti, dovuto a possibili urti, vibrazioni, shock meccanici e termici oppure a variazioni della tensione di alimentazione. In passato, invece, spesso la taratura degli autovelox veniva considerata un duplicato dei certificati di conformità e omologazione. La taratura può essere eseguita anche da una ditta privata, ma le operazioni devono essere documentate in un verbale.
Ci si è chiesti se la taratura debba necessariamente avvenire ad alte velocità e, quindi, in un autodromo. Il ministero dei Trasporti, con il parere 6573 del 27 ottobre 2017, afferma che nei test non è necessario raggiungere la velocità massima di 230 km/h, ma che è sufficiente quella di 70 km/h. Ma questa precisazione si scontra con il decreto 282/2017 e con il fatto che ancora oggi i certificati di taratura non sempre attestano a quali velocità vengono svolte le prove. In ogni caso, l’ onere di provare che l’ apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura annuali incombe sulla pubblica amministrazione.

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