06/07/2020 – Corte dei Conti: attività extraistituzionali incompatibili

Corte dei Conti: attività extraistituzionali incompatibili
Pubblicato il 3 luglio 2020

Costituisce danno erariale lo svolgimento, per fini di lucro, di attività extraprofessionali non autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza in quanto incompatibili con lo status di dipendente pubblico militare.
Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 152 depositata il 10 giugno 2020.
Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società che si occupa della gestione di un locale notturno è stato rilevato che un Appuntato Scelto del medesimo Corpo avrebbe rivestito, nel periodo 2013-2015, il ruolo di socio occulto al 30% e amministratore di fatto della predetta società, a fronte della quale il dipendente pubblico avrebbe realizzato cospicui introiti non riversati all’Amministrazione di appartenenza, pur non avendo un incarico ufficiale all’interno della predetta società.
Lo svolgimento di tale attività extra-istituzionale, oltre a non esser stato previamente autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza dell’Appuntato Scelto, si sostanziava nell’effettuazione di molteplici e continuative prestazioni da parte di quest’ultimo per conto della società, venendosi così a prefigurare un rapporto di collaborazione non formalizzato e non dichiarato
La Corte dei Conti ha ritenuto che tale attività extraistituzionale incompatibile con l’appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza ed ai doveri ad essa connessi, i quali precluderebbero in ogni caso la possibilità di svolgimento dell’attività di amministrazione di fatto in una società costituita per fini di lucro, mai autorizzabile ai sensi del divieto assoluto imposto dall’art. 894 del d.lgs. 66/2010, secondo cui la professione militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
La magistratura contabile ha rimarcato quanto espresso dalla sentenza messa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana ovvero che la qualità di socio occulto /amministratore di fatto emerge da una pluralità di elementi univoci e concordanti, rappresentanti anche dalle dichiarazioni degli altri soci occulti nonché dal rinvenimento presso l’abitazione dell’Appuntato di documentazione riguardante la gestione della società.
Oltre a ciò, la magistratura contabile, nella sentenza in commento ha ribadito che la materia della incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici si applica anche al personale militare con le particolarità previste dal codice dell’ordinamento militare, d.lgs. 66/2010.
Pertanto, anche al personale militare si applica la disciplina prevista dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità come definita dagli art. 60 e seguenti del DPR 3/1957, secondo cui i dipendenti pubblici non possono esercitare attività imprenditoriali, di lavoro subordinato, professionali e né accettare cariche in società costituite a fini di lucro (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Giur. Sardegna, sentenza n.  130/2018).
Infine, la magistratura contabile ha ribadito che sussiste il danno da mancata entrata, patito dall’Amministrazione, in conseguenza del mancato riversamento del compenso indebitamente percepito, sia nell’ipotesi di incarico espletato in assenza di autorizzazione che nell’ipotesi di incarico non autorizzabile in quanto incompatibili in assoluto.
Pertanto, la Corte dei Conti, nella sentenza in commento ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore della Guardia di Finanza, delle somme indebitamente percepite derivanti dallo svolgimento di attività extraistituzionali incompatibili con lo status di dipendente pubblico militare.

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