06/07/2020 – Arera: applicazione TARI e anticipazione finanziaria

Arera: applicazione TARI e anticipazione finanziaria
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020 ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.
I chiarimenti forniti con il comunicato del 24 giugno
Nel successivo comunicato del 24 giugno 2020 viene detto che l’Autorità, nel confermare l’impianto di regole adottato lo scorso ottobre in materia di TARI, con la nuova delibera 238/2020/R/rif, introduce elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a cui gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono far ricorso per favorire l’uscita dalla fase di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, garantendo la continuità di un servizio essenziale. La TARI potrà essere calcolata tenendo conto della particolarità dell’anno in corso e delle condizioni determinate dal Covid sulle attività produttive.
Ad avviso dell’Autorità gli ETC:
– nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate.
– che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche (delibera n. 158/2020), potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020.
L’importo potrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive.
Accesso al conto Covid
Nella parte finale della delibera sono forniti chiarimenti in ordine alle modalità di accesso al Conto Covid che l’Autorità ha istituito presso CSEA, per compensare gli impatti finanziari che l’emergenza ha avuto sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali. Al Conto possono accedere – con una richiesta dell’anticipazione finanziaria da presentare entro il 30 settembre 2020 – tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato l’MTR, indicando i gestori beneficiari delle richieste e gli elementi di continuità del servizio che ne hanno determinato l’esigenza.
Precisazione per chi non si avvale di dette disposizioni
Viene precisato che per gli ETC che non intendano avvalersi di queste disposizioni, restano valide le eventuali determinazioni già assunte in materia di MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
Ulteriori chiarimenti
L’autorità comunica che, per supportare gli operatori e gli enti competenti e per chiarire ulteriormente gli aspetti applicativi del MTR, pubblica nel proprio sito una nuova sezione di FAQ.
L’anticipazione finanziaria
Come si è accennato in precedenza gli ETC possono richiedere alla CSEA, l’anticipazione, per l’anno 2020, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif per le utenze non domestiche.
La richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione può essere effettuata da tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano pertanto trasmesso all’Autorità l’apposita documentazione. Tali Enti possono richiedere a CSEA l’anticipazione indicando i gestori beneficiari delle risorse richieste, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell’erogazione dei servizi essenziali.
L’ammissibilità all’anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità: a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati; b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria con trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, mediante il portale extranet appositamente predisposto dall’Autorità.
Gli Enti territorialmente competenti che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell’anticipazione trasmettono, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità).
La CSEA, verificata la completezza formale della documentazione prodotta dagli Enti territorialmente competenti e la sussistenza delle condizioni, provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi entro il 31 ottobre 2020.
Il gestore beneficiario dell’anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati, entro il 31 dicembre 2023, in tre annualità a partire dal 2021, secondo la procedura definita dalla CSEA. La somma complessivamente rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto