03/07/2020 – Utilizzo graduatorie di altri Comuni

Utilizzo graduatorie di altri Comuni
Chiedo cortesemente un quesito sull’utilizzo delle graduatorie di altri Comuni mediante convenzione. E’ possibile che una graduatoria ancora valida (anno 2018) possa essere utilizzata da un altro Comune mediante convenzione anche se il Comune che l’ha approvata ha già effettuato completamente lo scorrimento e gli idonei hanno rinunciato?
a cura di Federico Gavioli
 
Si tratta di una situazione complessa che vede anche nella giurisprudenza contabile alcuni differenti orientamenti; si ritiene che, sulla base di quanto si dirà di seguito, poiché si tratta di una graduatoria del 2018, sia possibile il completamento dello scorrimento come nel caso indicato nel quesito.
Sull’argomento oggetto del presente commento si segnala il parere Corte dei conti, sez. di controllo per le Marche, Delib. 6 settembre 2019, n. 41, il quale afferma che vi sono due situazione che devono essere analizzate nel dettaglio.
1) L’utilizzo, per assunzioni a tempo determinato, di graduatorie di concorsi per posti a tempo indeterminato e l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; in tale caso la Corte ritiene che per le assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori di graduatorie a tempo indeterminato è possibile derogare all’obbligo di utilizzo delle graduatorie per i soli posti messi a concorso previsto dal combinato disposto dell’art. 1, commi 361 e 365L. 30 dicembre 2018, n. 145.
In sostanza, l’art. 36, comma 2D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, costituisce una normativa di carattere speciale rispetto alle previsioni della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dettata da una ratio differente.
Tale previsione punta infatti a restringere la possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibile, prevedendo la possibilità per le p.a., “al fine di prevenire il precariato”, di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato allo scopo di evitare, attraverso l’assunzione con contratti a tempo determinato di vincitori di concorsi per posti a tempo indeterminato, la creazione dei presupposti del precariato.
Per quanto riguarda i limiti allo scorrimento di graduatorie, si rinvia alla costante giurisprudenza della Corte dei conti, che si è pronunciata più volte sulla necessità che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione ai sensi dell’art. 91, comma 4D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale (ex multis, Corte dei Conti Puglia Sez. contr., Delib., 9 luglio 2019, n. 72), nonché, nel caso di utilizzo di graduatorie di altri Enti, sulle condizioni del “previo accordo” tra le amministrazioni interessate.
2) L’utilizzo, per assunzioni a tempo indeterminato, di graduatorie di concorsi per posti a tempo indeterminato e l’ambito di applicazione della L. 30 dicembre 2018, n. 145: a tale riguardo, la Corte dei Conti evidenzia come per i concorsi banditi successivamente al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l’assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro Ente non sia possibile né per le graduatorie proprie né per quelle di altro Ente (cfr. Corte dei Conti Sardegna Sez. contr., Delib., 12 dicembre 2019, n. 85). Infatti, il citato comma 361L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha eliminato sia la possibilità di operare lo scorrimento delle graduatorie per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all’indizione del concorso sia la possibilità di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti necessari ad altro Ente.
Al contrario, per i concorsi banditi antecedentemente al 31 dicembre 2018, il Collegio ritiene che non si possa affermare lo stesso principio, dal momento che l’art. 1, comma 365, dispone che “la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il principio sancito dal comma 361 citato, è stato mitigato dall’art. 14-terD.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , che ha aggiunto, dopo le parole «a concorso», le seguenti: «nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».

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