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Termini di ricorso avverso l’aggiudicazione ed accesso agli atti di gara. I principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/ 07/ 2020, n. 12.
Scritto da Roberto Donati
 
Pochi giorni fa avevamo evidenziato la Sentenza del Tar Sardegna (vedi qui https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/termine-per-impugnativa-aggiudicazione-non-e-sempre-di-trenta-giorni/) che faceva il punto sui termini di ricorso avverso l’aggiudicazione, ponendoli in relazione con l’accesso agli atti di gara.
La Sentenza del Tar Sardegna ricordava in particolare, viste le oscillazioni giurisprudenziali, come il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza 2 aprile 2020 n. 2215 avesse rimesso all’Adunanza Plenaria una serie di questioni relative ai termini di ricorso in relazione alla pubblicità degli atti ed al diritto di accesso agli stessi.
Il Consiglio di Stato aveva adottato l’ordinanza di rimessione alla Plenaria a seguito di appello avverso  sentenza di primo grado che aveva dichiarato irricevibile il ricorso in quanto tardivo. Secondo il Tar la notifica del ricorso in data 6 dicembre 2018 sarebbe stata tardiva, perché effettuata il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione sul ‘portale acquisti in rete PA nel sistema s.d.a.p.a.’, avvenuta in data 29 ottobre 2018 e seguita dalla visione da parte della ricorrente il giorno successivo.
Dopo un esame particolarmente accurato del susseguirsi delle normative e degli orientamenti giurisprudenziali ( nonché dei limiti del nuovo Codice dei Contratti, che ha interferito con l’art. 120, comma 5, del c.p.a, creando incertezza) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/ 07/ 2020, n.12 , enuncia i seguenti principi di diritto:
32. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Adunanza Plenaria ritiene di affermare i seguenti principi di diritto:
“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’.
33. A seguito dell’enunciazione di questi principi di diritto, sussistono i presupposti per rimettere l’esame dell’appello alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la quale ne valuterà le concrete ricadute al fine di deciderlo con la sentenza definitiva, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.

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