03/07/2020 – No privati per le centrali di committenza

No privati per le centrali di committenza
La Rivista del Sindaco  03/07/2020
 
A titolo di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli enti locali e di controllo costi, sono solo due i modelli organizzativi per le centrali di committenza, come limitazione prevista dal codice appalti, e in questi non fanno parte soggetti privati. A stabilirlo è la sentenza del 4 giugno 2020 (causa C 3/19) della Corte di Giustizia Europea, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato riguardante la pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art 1, paragrafo 10, e articolo 11 della direttiva 2004/18.
La sentenza si è resa necessaria in seguito alla decisione dell’Anac, n 32, del 30 aprile 2015, che aveva vietato lo svolgimento di attività di intermediazione negli acquisti pubblici all’Asmel, dichiarando le gare poste in essere dalla società prive di presupposto di legittimazione, poiché quest’ultima non aveva correttamente osservato i modelli organizzativi per le centrali di committenza previsti dalle normative italiane.
La scelta dell’Anac e quella del legislatore italiano che ha limitato le possibilità di operare delle centrali di committenza sono state legittimate dalla sentenza della corte europea. Stando alla direttiva 2004/18 ed in virtù dell’ampia discrezionalità a disposizione degli Stati membri, si evince che questi hanno la la possibilità di adattare i modelli organizzazione delle centrali di committenza esclusivamente pubblica, senza però permettere la partecipazione di imprese o persone private. Considerando le argomentazioni portate dal governo italiano, i giudici europei hanno supportato la scelta del legislatore del codice appalti: “il legislatore italiano, anzitutto incoraggiando il ricorso degli enti locali a centrali di committenza, create secondo modelli organizzativi definiti, poi imponendo ai piccoli enti locali l’obbligo di ricorrere a tali centrali, ha cercato non solo di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, ma anche di prevedere uno strumento di controllo delle spese”.
La sentenza sottolinea anche che non si può ritenere che le centrali di committenza offrano servizi su un mercato aperto alla concorrenza delle imprese private, considerando il forte legame che intercorre tra la nozione stessa di “centrale d’acquisto” e quella di “amministrazione aggiudicatrice”. Una centrale di committenza agisce infatti in qualità di amministrazione aggiudicatrice, al fine di occuparsi dei bisogni di quest’ultima, e non in qualità d’operatore economico, per quanto riguarda il proprio interesse commerciale. Ne deriva che la limitazione per una centrale di committenza di avere un’organizzazione esclusivamente pubblica, a cui non possano partecipare imprese o persone private, imposta da una normativa nazionale, risulti conforme all’obiettivo di libera prestazione dei servizi e di apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, come voluto dalla direttiva 2004/18, poiché in questo modo non si pone in posizione di privilegio nessuna impresa privata nei confronti dei concorrenti.
In definitiva, la normativa del legislatore italiano è stata approvata dai giudici europei perché non porta nessuna preferenza ad un’impresa offerente nazionale, ma anzi risulta spingere verso l’obiettivo di mettere al riparo i piccoli enti, da potenziali intese tra imprese private e centrali di committenza.
 
Articolo di Luigi Franco

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