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“Decreto Semplificazioni”: le principali novità previste dalla bozza che dovrebbe oggi passare al vaglio del Consiglio dei Ministri
02Lug, 2020 by Redazione
 
La giornata del 1° luglio 2020 è stata segnata dallo sforzo di mediare tra le diverse anime che compongono la maggioranza per arrivare alla definizione di una versione del “Decreto Semplificazioni” che avesse un consenso tale da poter superare il banco di prova del Consiglio dei Ministri, previsto per oggi, giovedì 2 luglio 2020.
Stando a quanto emerge dalla bozza circolata nei giorni scorsi, il Provvedimento si fa portatore di importanti novità in materia di:
  • contratti pubblici e edilizia;
  • tempi dei procedimenti e responsabilità (responsabilità erariale, controlli della Corte dei conti e riforma del reato di abuso d’ufficio);
  • sostegno e diffusione dell’Amministrazione digitale;
  • investimenti pubblici, ambiente e green economy.
Tra i temi in assoluti più divisivi che hanno, in prima istanza, impedito alla maggioranza di convergere su un’unica bozza, c’è la questione del condono edilizio. La sanatoria, prevista dall’art. 10 della bozza, che avrebbe dovuto abolire le demolizioni nei casi di abuso edilizio “meno gravi”, sembra essere stata – infine – stralciata proprio perché fortemente osteggiata da una delle forze che compongono la maggioranza.
Quanto ai contratti pubblici, la bozza di Decreto prevede una serie di semplificazioni e deroghe, da applicarsi fino al 31 luglio 2021, che dovrebbero incentivare gli investimenti pubblici nella difficile fase emergenziale in corso. In particolare, si prevede: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 Euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Per i contratti sopra soglia, si prevede invece l’applicabilità, salvo motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del “Codice dei contratti”, per i Settori ordinari, e di cui agli artt. 123 e 124, per i Settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli artt.  63 e 125 del “Codice” stesso, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
Tra le numerose altre disposizioni, si segnala poi che, in base all’art. 4 della bozza di Decreto, la Stazione appaltante sarebbe tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. Si tratta di una norma finalizzata ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.
Sono apportate anche alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. “rito appalti”, prevedendosi che per tutte le opere, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere e che, per le opere di rilevanza nazionale, si applichi l’art. 125 C.p.a.
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