02/07/2020 – Parere di regolarità tecnica per una determinata spesa

Parere di regolarità tecnica per una determinata spesa
Si premette che l’Utc, con determina dirigenziale, ha assunto un impegno di spesa (rilasciando il parere di regolarità tecnica) su un determinato capitolo di bilancio, previsto nel Peg, la cui denominazione si ritiene non perfettamente coerente con la spesa impegnata (le modalità di assunzione dell’impegno/affidamento sono perfettamente corrette); che comunque l’unica eventuale “incongruenza” evidenziata dal responsabile di ragioneria è rappresentata dalla mera definizione del capitolo mentre sia la missione che il programma di spesa che il titolo (oltre al macroaggregato) sono perfettamente coerenti rispetto alla tipologia di spesa assunta con tale impegno (per il quale vi è la piena copertura finanziaria in quel capitolo). Per quanto sopra si chiede di sapere che rilevanza ha ai fini dell’apposizione del visto contabile la mera denominazione di un capitolo di bilancio anche alla luce della nuova contabilità armonizzata quando la unità elementare del bilancio è il programma.
a cura di Marco Nocivelli
 
Si ritiene che la situazione descritta nel quesito in cui (precisazione d’obbligo perché determinante) è palese la volontà di rilascio del parere di regolarità tecnica ex art. 147-bisD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quella determinata spesa, sia ascrivibile tra le mere irregolarità (rectius “lieve anomalia”) e che pertanto non assuma rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento di spesa. In tal senso la pregevole ricostruzione giuridica della C. Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delibera, 11 aprile 2017, n. 62: l’irregolarità in generale (ndr: La Corte cita la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la mancanza dei pareri di regolarità tecnica e di contabilità costituirebbe una mera irregolarità) ricorre in presenza di una lieve anormalità del provvedimento amministrativo, a fronte di un vizio marginale, allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell’interesse pubblico tutelato dalla norma. L’interesse pubblico tutelato (e raggiunto), nel caso di specie, non consta soltanto nella decisione di spesa ma anche nella sostanziale correttezza del bilancio per le motivazioni espresse nel quesito (l’unità elementare di bilancio è un aggregato di capitoli).

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