02/07/2020 – Cessione, tra pubblici dipendenti, delle ferie e dei riposi maturati

Cessione, tra pubblici dipendenti, delle ferie e dei riposi maturati
L’ufficio personale di questo Comune, con riferimento alla previsione di cui all’art. 87, comma 4-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed alla possibilità di cessione, tra pubblici dipendenti, delle ferie e dei riposi maturati (c.d. ferie solidali), chiede di chiarire la portata di tale disposizione, con particolare riferimento ai termini di fruizione di tale istituto nonché all’eventuale applicabilità anche alle ferie pregresse derivanti da annualità precedenti.
a cura di Andrea Bufarale
 
L’art. 87, comma 4-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “cura Italia”) convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 ha testualmente disciplinato che “fino al termine stabilito ai sensi del comma 1 (n.b. fino alla cessazione dello stato di emergenza al momento fissato al 31 luglio), e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e’ comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”.
Tale disciplina, pertanto, è andata ad integrare per il periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, l’istituto delle c.d. ferie solidali recepito, ad esempio, dall’art. 30 del nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2016/2018 (in vigore dal 21.05.2018 ed a seguito dell’introduzione di tale istituto nella normativa giuslavoristica con l’art. 24D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151).
Premessa la disciplina normativa dell’istituto di cui trattasi, possiamo procedere a definire la portata applicativa in merito ai quesiti che sono stati posti all’attenzione, evidenziando innanzitutto che non sono stati registrati interventi esplicativi in materia, ad eccezione delle personale della Polizia di Stato per il quale si è espresso il Ministero dell’Interno, Direzione centrale per le risorse umane con una propria Nota 27 maggio 2020 n. 333/A che comunque è possibile parzialmente mutuare quale riferimento. Sulla scorta di quanto innanzi possiamo tranquillamente affermare che tale nuova disposizione amplia in buona sostanza la possibilità di cessione delle ferie ai colleghi ed in particolare:
non vi è un limite di giorni cedibili
non vi sono causali vincolanti
riguarda tutte le ferie ed i riposi maturati alla data del 31 dicembre 2019 e pertanto si estende anche ai riposi per il recupero psicofisico, ai quattro giorni all’anno di festività soppresse, e a quelli compensativi, ad esempio dello straordinario.
I vincoli da rispettare, pertanto, sono unicamente quelli imposti dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo in analisi) e dai quali dobbiamo snodare l’analisi per rispondere compiutamente a quanto richiesto e capire quindi quali siano i c.d. “giorni cedibili”.
Secondo la disciplina contrattuale, infatti:
le ferie non richieste nell’anno di maturazione possono essere fruite entro il 30 aprile di quello successivo, fatte salve eccezionali ragioni organizzative in presenza delle quali la fruizione può essere procrastinata dal datore di lavoro fino al 30 giugno;
i riposi compensativi dello straordinario confluito in banca ore sono utilizzabili entro l’anno successivo a quello di maturazione, mentre i riposi compensativi maturati per il lavoro straordinario non retribuito vanno goduti compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’interpretazione letterale della norma, pertanto, comporterebbe che possano essere ceduti solo quanto maturato nel 2019.
A tal uopo viene in aiuto all’odierna analisi e partendo dal concetto che le ferie maturate comunque non si perdono (in quanto destinate al recupero psicofisico del lavoratore), l’orientamento applicativo 795-18115 dell’Aran, secondo cui, nelle ipotesi (patologiche) di mancata fruizione delle ferie entro i termini di legge, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l’amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell’art. 2109 c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).
Per quanto esposto, si ritiene dunque che tale disciplina normativa consenta di cedere a propri colleghi anche le ferie derivanti da annualità precedenti.
Per ciò che concerne invece i termini di fruizione di tale istituto, in assenza come detto di una qualsiasi specificazione da parte degli organi competenti, non possiamo che rifarci alla letteralità della norma ove è previsto che “….entro il 30 settembre….i dipendenti….possono cedere…”.
Tale termine del 30 settembre, pertanto, non può che riferirsi alla data limite entro la quale debba essere quantomeno manifestata l’intenzione (o ancor meglio concluso il procedimento con l’accettazione della controparte) di cedere i propri giorni di riposo maturati e non già quella entro la quale gli stessi debbano essere fruiti (anche per via del fatto che la norma recita che la cessione non può essere sottoposta a termine o condizione).

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