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L’emergenza sanitaria permette di evitare sanzioni peri i ritardi nel pagamento Imu
La Rivista del Sindaco  29/06/2020 
 
In caso di non rispetto delle scadenze fissate dalla legge per il pagamento dei tributi, ci si può appellare allo stato di forza maggiore per evitare le sanzioni derivanti. Si parla di forza maggiore riferendosi ad una causa esterna che ostacola un contribuente ad adempiere al corretto adempimento degli obblighi tributari come stabiliti dalla legge. Una regola che si applica anche in materia di ritardo verso il pagamento della prima rata Imu. Inutile dire che l’emergenza scatenata dalla pandemia di Covid-19 è sicuramente uno stato di forza maggiore, che ha portato alla chiusura delle attività per un lungo periodo e di conseguenza ad una crisi economica per gli interessati. Se tali contribuenti possono dimostrare che il ritardo del pagamento dell’acconto Imu sia causato dalle difficoltà economiche portate dall’emergenza sanitaria, non dovranno pagare le sanzioni relative a tale ritardo.
Le cause di non punibilità sono disciplinate dall’articolo 6, Dl 472/1997, in cui è presente l’esonero dal pagamento della sanzione se sono cause di forza maggiore a portare alla violazione dei termini. Nell’articolo non sono però specificate quando tali cause ricorrono. Negli anni, i giudici di merito hanno chiarito che anche le difficoltà economiche momentanee rientrano nelle cause di forza maggiore, e tra queste troviamo: uno stato di malattia che impedisce il regolare svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale; il ritardo di pagamenti dei crediti delle imprese da parte della Pubblica amministrazione; la momentanea mancanza di liquidità dovuta alla crisi economica. Tutti casi in cui ai contribuenti oggetto di accertamenti o di cartelle di pagamento sanzionatorio per il tardato versamento delle imposte è stata concessa una difesa ad ampio raggio.
Essendo state imposte le chiusure da provvedimenti governativi, per far fronte alla dilagante pandemia, anche l’emergenza sanitaria da Covid-19 rientra nella casistica sopra citata. La causa di forza maggiore è infatti scatenata dalla particolarità dell’evento, da cui scaturiscono le cause di esonero da responsabilità per le violazioni in materia di omesso pagamento imposte, come dichiarato dalla sentenza 22153/2017 della Cassazione. Un’altra ordinanza della Cassazione che si è espressa in tal senso è la 3049/2018, in cui si chiarisce che la forza maggiore in materia fiscale “comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi”.
 
Articolo di Massimo Chiappa

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