26/06/2020 – Tassa rifiuti ridotta per Covid – Gli enti possono applicare la tariffa in modo flessibile

Tassa rifiuti ridotta per Covid – Gli enti possono applicare la tariffa in modo flessibile
di Sergio Trovato
 
Tassa rifiuti ridotta a causa del Coronavirus. I comuni e i gestori del servizio di raccolta e smaltimento devono sì applicare il nuovo metodo tariffario, ma per l’anno in corso possono farlo in maniera flessibile per tenere conto degli effetti della pandemia su attività commerciali e industriali. E per coprire il mancato gettito gli enti potranno chiedere anticipazioni alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea). È questa la posizione espressa dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) nella delibera 238 del 23 giugno 2020 (per fornire maggiori chiarimenti è stata istituita una nuova sezione di Faq nel sito dell’Autorità).
L’Autorità, dunque, ribadisce la vigenza e efficacia delle norme stabilite nel mese di ottobre del 2019 sulla Tari. Tuttavia, con la delibera 238 ammorbidisce la rigidità delle regole che aveva fissato per gli enti territorialmente competenti (Etc) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto conto della fase emergenziale causata dalla pandemia da Coronavirus. Va, infatti, considerata l’incidenza degli effetti negativi prodotti dal Covid-19 sulle attività commerciali e industriali. Rispetto all’impianto del cosiddetto metodo tariffario rifiuti (Mtr), gli enti «potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020», riguardanti le modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena. Allo stesso modo, potranno essere disposte varie forme di coperture per l’eventuale riconoscimento di agevolazioni rivolte alle utenze domestiche disagiate. Qualora il sostegno economico venga riconosciuto alle utenze non domestiche, come da delibera Arera 158/2020, che comporti una riduzione dei corrispettivi variabili, i gestori del servizio potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea), «per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020». Il relativo importo potrà essere recuperato nei tre anni successivi. La richiesta di finanziamento dovrà essere motivata e presentata entro il 30 settembre 2020.
Per l’anno in corso, inoltre, nella deliberazione vengono indicate in dettaglio tutte le modifiche e integrazioni che potranno essere apportate al metodo tariffario. In particolare, nel totale delle entrate tariffarie relative al costo variabile possono essere considerate alcune componenti, tra le quali: quella di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi; nonché quella destinata alla copertura degli oneri variabili, in presenza di misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.
In ordine ai costi che sosterrà il gestore per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio, a seguito dell’emergenza sanitaria, il suddetto coefficiente «può essere valorizzato nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3%», anche per ottemperare alle raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità. Nello specifico, gli adempimenti riguardano le misure sanitarie atte a garantire la massima tutela «della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo». Tra gli altri adempimenti richiesti vanno annoverati: l’aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti; l’attivazione dei servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; le attività di igienizzazione e sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree soggette a una maggiore frequentazione, soprattutto se effettuate in seguito alle prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti. Agli enti territorialmente competenti, infine, è consentito di includere nella relazione annuale le valutazioni attestanti «gli eventuali oneri causati dalla gestione dell’emergenza da Covid-19 nell’anno 2020», che sono stati sostenuti per garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali e di adeguati livelli qualitativi.

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