23/06/2020 – Varate le regole per richiedere la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR

Varate le regole per richiedere la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
I riferimenti normativi
Le regole sul trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono contenute nell’art. 3D.L. n. 79/1997: viene corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio; l’ente erogatore provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90% di quello previsto; alla liquidazione si provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e dodici mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio; l’ente provvede alla corresponsione entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
E’ poi intervenuto l’art. 12D.L. n. 78/2010, il cui comma 7 dispone che il riconoscimento della buonuscita è effettuato in un unico importo annuale se l’ammontare è pari o inferiore a 50.000 euro, in due importi se l’ammontare è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, in tre importi annuali se l’ammontare è uguale o superiore a 100.000 euro.
L’art. 24D.L. n. 201/2011 ha fissato l’importo complessivo del trattamento pensionistico a quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto computando l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione.
Siamo così all’art. 23D.L. n. 4/2019, che tratta dell’anticipo del TFS, prevedendo che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di ricerca cui è liquidata la “pensione quota 100” conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’art. 24D.L. n. 201/2011. Questi possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità maturata alle banche o agli intermediari finanziari che abbiano aderito ad un apposito accordo quadro.
Il comma 7 rinvia ad apposito Dpcm le modalità di attuazione e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS. E’ per dare attuazione al comma 7 che è stato ora adottato il DPCM n. 51/2020 in commento, che approva il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, dizione che raggruppa l’indennità di fine servizio, l’indennità di premio di servizio, l’indennità di buonuscita, l’indennità di anzianità e le altre indennità equipollenti corrisposte una-tantum spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego.
Le procedure dell’anticipo
La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente on line o attraverso enti di patronato o altri intermediari. L’INPS ha novanta giorni per comunicare la certificazione del diritto e del relativo ammontare complessivo ovvero il rigetto della domanda di certificazione, unitamente all’indirizzo PEC al quale indirizzare le comunicazioni.
Il richiedente in possesso della certificazione può dunque presentare la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalità definite nell’Accordo quadro. La banca comunica all’INPS e al richiedente la presentazione della domanda di anticipo e l’accettazione della proposta di contratto. L’INPS comunica alla banca entro trenta giorni la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto e rende indisponibile l’importo dell’anticipo per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Dalla data di comunicazione o notifica dell’accettazione della proposta di contratto di anticipo da parte della banca, l’INPS non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell’ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione. La banca provvede, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto, all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.
Il Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti è affidato in gestione all’INPS e interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca. La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.
La garanzia del Fondo può essere attivata in caso di impossibilità per l’ente erogatore di rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo TFS/TFR. La banca, accertato il mancato rimborso, trascorsi trenta giorni dalla data dell’inadempimento notifica al gestore la richiesta di intervento del Fondo, secondo l’apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista. Entro sessanta giorni il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato e nel privilegio.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, che opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato può essere trasmessa dalla banca al MEF trascorsi sessanta giorni dall’inadempimento. Il MEF provvede al pagamento di quanto dovuto dopo aver effettuato le opportune verifiche.
E’ anche possibile per il soggetto finanziato presentare domanda di estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico. La banca ha l’onere di comunicare al soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, entro quindici giorni lavorativi. Alla banca è anche riconosciuto un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell’Accordo quadro.
L’Accordo quadro inoltre definisce il tasso di interesse da corrispondere sull’anticipo TFS/TFR, i termini e le modalità di adesione da parte della banca, le modalità di adeguamento del contratto in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato.

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