23/06/2020 – Su insegne e pannelli niente pubblicità 

Su insegne e pannelli niente pubblicità 
Italia Oggi Sette – 22 Giugno 2020
 
 
Non sono sottoponibili a imposizione ai sensi delle norme dettate in tema di imposta sulla pubblicità le insegne e i pannelli che, non superando la metratura prevista dei 5 metri quadrati, si limitino altresì a indicare il luogo di esercizio dell’ attività e la ragione sociale della stessa. Si tratta dei canoni evidenziati dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 813/13/2020 . I giudici milanesi hanno dovuto vagliare, su impugnazione di una società, la legittimità di un avviso di accertamento che il comune di Cormano aveva notificato per il recupero di imposta sulla pubblicità.
Secondo la ricorrente, che a riguardo richiamava orientamenti di merito e di legittimità, si doveva confermare l’ esenzione dall’ imposta in parola dal momento che le insegne, installate su di una cabina automatica per fotografie, non superavano i 5 metri quadrati e ne indicavano solo l’ attività. D’ altro canto, invece, la società di riscossione del tributo locale in parola insisteva per la legittimità della pretesa ritenendo di aver correttamente misurato la grandezza delle installazioni applicando i canoni di cui al dlgs 507/93. La Ctp ha ritenuto le eccezioni di parte del tutto fondate, in primis denotando come le contestate insegne fossero da ritenersi collocate nel luogo di esercizio dell’ attività, nel caso di specie costituito proprio dal luogo in cui era collocata la cabina per fototessere.
Era perciò applicabile la normativa di esenzione dell’ art. 17 del dlgs 507/93. Si può richiamare, a riguardo, la Cassazione n. 5337/2013 che ha confermato che «esenta dall’ imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, e non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell’ insegna stessa, purché la stessa, oltre a essere installata nella sede dell’ attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’ attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale».
La Ctp accoglieva il ricorso poiché le insegne identificavano unicamente l’ unità operativa della società, già assoggettata all’ imposta sull’ utilizzo dello spazio pubblico, non ritenendo parimenti assoggettabili le insegne, tenuto conto che non vi era alcun superamento dei detti limiti dimensionali rispetto a quanto invece sul punto eccepito dalla resistente. 
La società D. spa già D. A. srl ricorreva a questa commissione contro A. spa, concessionaria del servizio di liquidazione dell’ imposta comunale di pubblicità del comune di Cormano, avverso l’ avviso di accertamento n. () per l’ importo di euro 97,18 a titolo di imposta di pubblicità. Il ricorrente eccepisce l’ inesistenza del presupposto impositivo trattandosi di cartelli di misura inferiori a mq. 5 e che identificano il luogo di esercizio dell’ attività trattandosi di una cabina foto automatica, e chiedeva la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell’ avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e competenze stante la consolidata giurisprudenza di Cassazione e di merito in materia depositata agli atti di causa. Si costituisce telematicamente in data 9 gennaio 2020 la società A. spa chiedendo la conferma dell’ avviso di accertamento opposto e in via preliminare sollevando l’ improcedibilità del ricorso in violazione dell’ art. 17-bis del dlgs n. 546/1992. All’ udienza di discussione il relatore esponeva al Collegio i fatti e le questioni della controversia; indi, il Presidente redigeva e firmava il dispositivo dopo la deliberazione adottata. Il ricorso è fondato e va accolto. Motivi della decisione L’ eccezione preliminare è stata superata essendo state considerate tempestive le controdeduzioni di parte resistente. Nel merito questo collegio, esaminato e valutato la fattispecie, da cui risulta che la tipologia di pubblicità identifica il luogo dell’ attività e la ragione sociale della società, ritiene che la suddetta insegna di esercizio non è tassabile ai sensi dell’ art. 13 comma 4 bis del D.lvo 507/93 in quanto identifica una unità operativa della società, soggetta al pagamento dell’ imposta sull’ utilizzo dello spazio pubblico, e la superficie dei pannelli «insegne» non supera i cinque metri quadrati. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso e annulla l’ avviso di accertamento e condanna in solido il concessionario e il comune di Cormano al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 300,00.

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