23/06/2020 – Coordinatore della sicurezza: tra i requisiti di partecipazione sono compresi gli obblighi formativi!

Coordinatore della sicurezza: tra i requisiti di partecipazione sono compresi gli obblighi formativi!
Consiglio di Stato, Sez. V, 22/ 06/ 2020, n. 3967.
Scritto da Roberto Donati 22 Giugno 2020
 
Il coordinatore per la sicurezza, alla data di presentazione dell’offerta deve essere in possesso del requisito professionale di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008[1], da intendersi quale requisito di partecipazione alla procedura. Il requisito professionale comprende l’adempimento agli obblighi formativi prescritti dalla legge.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato che, nel respingere appello avverso sentenza che aveva sancito la legittimità dell’esclusione di professionista non in regola ( sebbene temporaneamente) con gli obblighi formativi dell’articolo 98, ripercorre le peculiarità di questa figura.
Per questo la Sentenza, sebbene riferita a procedura indetta con il “vecchio” D.Lgs 163/ 2006, appare da segnalare.
L’appellante afferma infatti di essere stato in possesso del requisito dato dall’attestato relativo all’abilitazione quale coordinatore della sicurezza, avendolo conseguito nel 1997 (prima, dunque, dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008), salvo il solo ritardo nell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento (con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore).
Secondo l’appellante il mancato completamento delle quaranta ore di aggiornamento nel quinquennio non comporta la perdita del titolo abilitante acquisito con l’attestato, ma solamente la sua temporanea inefficacia.
La sentenza appellata viene dunque censurata per avere ritenuto che il requisito professionale in capo al soggetto designato per il coordinamento della sicurezza debba intendersi come un requisito di partecipazione alla procedura da riferire alla società chiamata a formulare l’offerta. Invece si tratterebbe di un requisito occorrente ai fini dell’espletamento dell’attività, e quindi necessario al momento dell’affidamento dell’incarico ( un requisito di esecuzione ).
Dopo aver ricordato che la determinazione di esclusione dalla gara si è basata sulla  motivazione per cui, alla data della dichiarazione resa, l’operatore non era in possesso del requisito di coordinatore della sicurezza, in quanto il professionista designato non aveva conseguito l’attestato di aggiornamento, i giudici si soffermano sui requisiti del coordinatore previsti dall’articolo 98 ed entrano nel merito del ricorso
La richiesta di offerta prevedeva che “il professionista incaricato del coordinamento sicurezza sia in possesso dei requisiti professionali e dell’abilitazione specifica ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008″.
Il possesso dei requisiti professionali e dell’abilitazione specifica ai sensi della norma da ultimo citata si pone dunque alla stregua di requisito di partecipazione alla procedura negoziata, come dimostra anche l’evocativa utilizzazione della locuzione “motivi di esclusione”, costituente, nel regime attualmente vigente, la rubrica dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Condivisibilmente la sentenza appellata evidenzia che «alla data di presentazione dell’offerta (16 maggio 2018), il professionista indicato non ave[va] adempiuto agli obblighi formativi imposti dall’art. 98, comma 2, e dall’allegato XIV, del d.lgs. n. 81/2008.
Fatto che è provato, per tabulas, dall’attestato di frequenza prodotto dal medesimo ….., da cui risulta che il corso di aggiornamento è stato completato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata (……….). Con la conseguenza che l’efficacia dell’abilitazione richiesta, alla data dell’offerta, risultava sospesa, precludendo al professionista di esercitare l’attività di coordinatore della sicurezza fino allo svolgimento e al completamento del corso formativo».
Né può assumere rilievo, anche in ragione del chiaro tenore letterale della lex specialis, la circostanza che, trattandosi di un servizio complementare non compreso nel contratto iniziale, ed essendo a tale titolo consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, non si porrebbe un problema di rispetto della par condicio. E’ noto infatti che le regole dell’evidenza pubblica, anche ove ridotte al minimo, rispondono ad una pluralità di funzioni, non solo a quella pro-concorrenziale, riconducibili all’esigenza dell’adeguatezza del contraente prescelto.
Va altresì ricordato che, per regola generale, i requisiti soggettivi (generali e speciali) devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e sino alla stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in termini, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).
L’appello viene respinto.

[1] Art. 98.  Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1.  Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)  laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b)  laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c)  diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2.  I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’ allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3.  I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.
4.  L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’ allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5.  Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6.  Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

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