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Antitrust, vietata la partecipazione indiretta in società con scopi e attività «diverse»
di Alberto Barbiero
 
Gli enti locali non possono detenere partecipazioni indirette in società che non gestiscono attività coerenti con le loro finalità istituzionali o comunque previste come «satisfattive» di interessi pubblici dal Dlgs 175/2016.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottoposto a verifica conil provvedimento AS 1666/2020 (pubblicato sul bollettino n. 23/2020) la situazione di un’amministrazione territoriale detentrice di una partecipazione diretta in una società costituita per la gestione delle fiere, a sua volta controllante una società operante nel settore dell’organizzazione degli eventi fieristici, che ha acquisito nel tempo partecipazioni in società attive nel settore dell’allestimento di stand per fiere, congressi ed eventi in generale.

Proprio quest’ultimo anello della catena di partecipazioni risulta l’elemento critico, in quanto l’Autorità lo evidenzia come non coerente con il comma 7 dell’articolo 4 del testo unico che ammette le partecipazioni nelle società che hanno a oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici.

L’Agcm, infatti, ha chiarito che il Dlgs 175/2016 individua nell’articolo 4 una tipologia ristretta di ambiti in cui possono essere costituite nuove società o acquisite o mantenute partecipazioni in quelle esistenti, prevedendo stringenti vincoli di scopo e di attività.

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