18/06/2020 – Progressioni verticali

Basilicata, del. 38 – Progressioni verticali
Pubblicato il 17 giugno 2020

Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di progressioni verticali.
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 38/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno 2020, richiamando la normativa vigente ex artt. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017 recentemente modificata dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, hanno precisato che:

-gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione;

-le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti (ex art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017);
-il nuovo tetto del 30%, introdotto dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni di personale degli enti per effettuare progressioni verticali va considerato come massimo invalicabile e non è suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 42/2018);
-il numero dei posti per effettuare progressioni verticali non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa areo o categoria, ovvero deve riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria (Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 103/2019Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 71/2019);
-i piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto  di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. Nel caso di specie, essendo stata la disciplina in materia di progressioni verticali  modificata  dal d.l. 162/2019. C.d. Milleproroghe, gli enti potranno modificare in corso d’anno i propri PTFP, previa adeguata motivazione, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla  nuova normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie.

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