11/06/2020 – Edilizia scuole, decide il sindaco 

Edilizia scuole, decide il sindaco 
di MATTEO BARBERO
Italia Oggi – 10 Giugno 2020
 
Sindaci e presidenti di provincia promossi a commissari straordinari per garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica. Ma resta il nodo delle risorse. L’ art. 7-ter del decreto «Scuola” (dl n. 22/2020 convertito definitivamente dalla legge n. 41/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno), introdotto durante l’ esame al Senato e confermato nell’ ultimo passaggio alla Camera, consente agli organi di vertice delle amministrazioni locali, fino al 31 dicembre 2020, di operare con i poteri straordinari previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari secondo la disciplina di cui all’ art. 4, commi 2 e 3, del decreto «sblocca cantieri» (dl 32/2019).
La norma, inoltre, prevede specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016) ed, in particolare
a) all’ art. 32, commi 8 e 9 (riguardanti i termini per la stipulazione dei contratti dopo l’ aggiudicazione), 11 (sulla sospensione della stipulazione in caso di ricorso) e 12 (che prevede la condizione sospensiva dell’ esito positivo dell’ eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti);
b) all’ articolo 33, comma 1 (in materia di iter per l’ aggiudicazione);
c) all’ art. 37 (che disciplina le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze); d) agli articoli 77 e 78 (sulle commissioni giudicatrici); e) all’ articolo 95, comma 3 (con conseguente deroga all’ obbligo di adottare nei csi ivi previsti il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa).
Prevista, inoltre, una deroga all’ art. 60, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’ articolo 35, comma 1, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Il comma 2 dispone che i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
Semplificato anche il percorso delle occupazioni di urgenza e per le espropriazioni, per le quali si potrà provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Infine, sindaci e presidenti devono vigilare sulla realizzazione dell’ opera e sul rispetto della tempistica programmate, possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato, nonché invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità. Rimane il nodo delle risorse, per le quali l’ art. 7-ter si limita a demandare ai commissari il compito di promuovere l’ attivazione degli strumenti necessari per il loro reperimento. Secondo le stime circolare nei giorni scorsi, il fabbisogno di spesa in materia è dell”ordine di 40 miliardi, ma gli stanziamenti finora garantiti dal governo sono di poche centinaia di milioni.

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