05/06/2020 – Acconto: metà di quanto pagato nel 2019 Nuove aliquote entro il 31 luglio 

Acconto: metà di quanto pagato nel 2019 Nuove aliquote entro il 31 luglio 
di Pasquale Mirto
Il Sole 24 Ore – Giovedì, 04 Giugno 2020
 
Per il calcolo dell’ acconto in scadenza il 16 giugno è sufficiente considerare l’ intero importo versato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi e dividerlo a metà. Si ricorda, infatti, che la nuova Imu accorpa in un unico prelievo sia la vecchia Imu che la Tasi, e per questo motivo il comma 762 della legge di Bilancio 2020 prevede che «in sede di prima applicazione dell’ imposta», la rata di acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’ anno 2019. A saldo poi si effettuerà il conguaglio dell’ imposta dovuta per l’ intero anno, tenendo conto delle aliquote deliberate e pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020. Questa modalità di calcolo prevista dalla norma fa quindi riferimento all’ importo versato nel 2019 e non, come sarebbe stato corretto, all’ Imu dovuta per il primo semestre da calcolarsi sulla base della sommatoria delle aliquote Imu e Tasi 2019.
La formulazione crea dei problemi perché chi ha venduto parte dei suoi immobili a dicembre, dovrà corrispondere un acconto più elevato, mentre chi ha acquistato nel corso del primo semestre 2020 non dovrà versare nulla. Ovviamente, nulla dovrà essere versato da chi ha venduto tutto nel corso del 2019. La normativa consente anche di versare l’ intero importo dovuto nell’ anno con la rata di acconto, opzione questa che può essere utile se il Comune ha già deliberato le aliquote 2020. Ma occorre ricordare che il termine per l’ approvazione delle aliquote è oggi fissato al 31 luglio 2020. L’ Imu è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’ anno nei quali si è protratto il possesso. La nuova disciplina cambia le regole di calcolo del mese. Mentre in passato il mese si considerava per intero se il possesso si era protratto per almeno 15 giorni, dal 2020 il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Inoltre, è precisato che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’ acquirente e l’ imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 
Le due rate dal 2021 Anche le modalità di ripartizione dell’ acconto e del saldo sono modificate. In passato l’ acconto era pari alla metà dell’ imposta dovuta nell’ anno, calcolata con riferimento alle aliquote dell’ anno precedente, mentre dal 2021 la rata di acconto (fatta eccezione per il primo anno di applicazione, cioè il 2020, come spiegato prima) , è pari all’ imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’ anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’ anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’ anno. Di norma, il calcolo dell’ acconto deve tener conto anche di tutte le variazioni intervenute nell’ anno, come acquisti o vendite ma, come detto, in sede di prima applicazione dell’ Imu non si tiene conto della situazione patrimoniale del contribuente ma dell’ importo versato l’ anno precedente.
Occorrerà poi considerare gli immobili imponibili che nel 2019 erano soggetti a Tasi ma non a Imu e che dal 2020 saranno nuovamente assoggettati ad Imu, come i fabbricati rurali strumentali ed i fabbricati merce. L’ agenzia delle Entrate, con risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, ha stabilito che per i fabbricati rurali strumentali si usa il “vecchio” codice tributo 3913, mentre per i fabbricati merce è istituito il nuovo codice 3939. Tale codice dovrà essere usato anche con riferimento ai fabbricati merce di categoria D, il cui gettito è interamente riservato ai Comuni.
L’ arrotondamento Per il pagamento (si veda sotto) si ricorda che deve essere arrotondato all’ euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso nel caso di importo superiore; l’ arrotondamento all’ unità deve essere effettuato per ogni singolo codice tributo utilizzato. L’ importo minimo di versamento è pari a 12 euro, ma il Comune può fissare importi minimi diversi.

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