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Nuove assunzioni e mobilità nei Comuni: i paletti della Corte dei Conti
lentepubblica.it • 3 Giugno 2020
 
Nuove assunzioni e mobilità nei Comuni: la Corte dei Conti della Lombardia si pronuncia in merito con la deliberazione 74/2020.

Il Sindaco di un Comune aveva chiesto chiarimenti sul DPCM 17 marzo 2020 e sulle procedure assunzionali e di mobilità. Nello specifico ci si interrogava sulla nuova disciplina e se essa si applica alle assunzioni programmate dopo l’entrata in vigore del decreto in alcuni casi:
  • se, in particolare, il piano di fabbisogno del personale, approvato antecedentemente al decreto, consente l’applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato;
  • se la mobilità rivesta ancora carattere neutro e non rientri nella nuova disciplina.
La normativa
La norma attualmente in vigore stabilisce che:
I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
La legge introduce dunque per i Comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa stessa. Vale a dire sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
Nuove assunzioni e mobilità nei Comuni: i paletti della Corte dei Conti
Il quesito pone in sostanza un problema di dirittotransitoriotra la pregressa e la nuova normativa, che però non trova regolamentazione né nell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 sopra riportato, né nel Decreto attuativo del 17 marzo 2020 che ha fissato la decorrenza del nuovo regime.
Com’è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione
Esso si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze.
Si tratta, cioè, di uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionaledell’Entee ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto.
Tuttavia, si tratta di un procedimento preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, e non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, in linea alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento.
Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile alle norme in materia di spesa del personale.
Conclusioni
In buona sostanza, all’ente che chiedeva espressamente se la nuova disciplina si applicasse soltanto alle assunzioni programmate dopo l’entrata in vigore del decreto, i magistrati contabili rispondono che dal 20 di aprile tutte le azioni assunzionali sono sottoposte alla nuova disciplina, senza immaginare alcun tipo di deroga.
Per quanto riguarda la mobilità invece, la Corte dei Conti ha recentemente precisato che il calcolo delle capacità assunzionali, ora basate sugli spazi finanziari forniti da indicatori di bilancio, escludono i Comuni dal novero delle amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni, con la conseguenza che la mobilità non può più ritenersi “neutra”.

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