Print Friendly, PDF & Email
Agevolazioni TARI da parte dell’ARERA: la nota di lettura e i chiarimenti
lentepubblica.it • 3 Giugno 2020
 
L’Ifel (fondazione dell’Anci) fornisce ai Comuni una linea di comportamento semplificata rendendone possibile l’applicazione.

Agevolazioni TARI da parte dell’ARERA: la nota di lettura dell’IFEL fornisce i chiarimenti agli Enti Locali per l’applicazione delle nuove regole.
La nota di commento si riferisce alla Delibera ARERA n.158 del 5 maggio 2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”.
La delibera ARERA n.158/2020
In pratica la delibera riguarda l’intervento sulle agevolazioni e riduzioni tari relative alle utenze maggiormente colpite.
Essa interviene definendo il meccanismo di calcolo delle riduzioni che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo del COVID-19 senza considerare le banche dati comunali, le risorse a disposizione e le eventuali problematiche che ne derivano.
La legge n. 147/2013 attribuisce un’ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari: va cosiderato tuttavia che il mancato rispetto delle indicazioni della delibera Arera potrebbe dar luogo all’applicazioni di sanzioni in capo ai Comuni.
Agevolazioni TARI da ARERA: la nota di lettura con i possibili “aggiustamenti”
Il provvedimento dell’Autorità, secondo l’IFEL, poco aggiunge al quadro di facoltà disponibili per l’intervento agevolativo dei Comuni (articolo 1, comma 660 della legge n.147 del 2013), sia in termini giuridici che – soprattutto – sotto il profilo fattuale. Ed anzi, si pone all’interno di una politica agevolativa le cui necessarie dimensioni appaiono assai più significative.
Ovviamente per l’IFEL nulla impedisce di andare oltre le prescrizioni della stessa. Dal punto di vista della copertura, i Comuni potrebbero finanziare le riduzioni con proprie risorse di bilancio quali:
  • avanzi di amministrazione
  • oneri di urbanizzazione
  • recuperi di evasione pregressa
  • e altre entrate proprie.
Riservandosi successivamente di operare una variazione di bilancio che tenga conto dei ristori nel frattempo intervenuti a sostegno delle minori entrate.
Dal punto di vista pratico e applicativo, l’Ifel suggerisce di applicare le agevolazioni previste dall’Arera direttamente sulla quota variabile della tariffa piuttosto che agire a monte sui coefficienti Kd.
Procedimento che evita di dover ricalcolare tutte le tariffe rendendo così compatibile l’applicazione della delibera n. 158/2020 con la conferma delle tariffe 2019, opzione consentita dall’articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020.
Inoltre, relativamente alle attribuzioni che Arera demanda all’Autorità territorialmente competente (Etc), nulla osta a che il Comune possa procedere autonomamente.
Viene così eliminata una inutile complicazione procedurale, considerato che in materia di agevolazioni Tari la competenza è dei Comuni.
Ciononostante, si deve comunque ritenere che non si possa prescindere dall’orientamento dettato dall’ARERA, non solo in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla legge di bilancio 2018 (art.1, co.527), ma anche in considerazione della duplice necessità di evitare problematiche “regolatorie” su un argomento sostanzialmente marginale, nonché di abbattere i possibili rischi di contestazione delle scelte del Comune da parte di singoli contribuenti o associazioni di categoria che possano per qualche motivo ritenersi danneggiati.
Cosa contiene la nota
La nota contiene tutte le casistiche cui applicare le riduzioni proposte dall’Autorità. E individua una serie di soluzioni per il calcolo delle riduzioni per ciascuna attività colpita dalla crisi finanziaria generata dall’emergenza sanitaria, con l’intento di comprendere nelle scelte comunali anche il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni.
In particolare, le utenze non domestiche (Und) sono state ripartite in quattro gruppi:
  • chiuse per legge e successivamente riaperte;
  • ancora soggette a chiusura;
  • quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi;
  • e quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari.

Torna in alto