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Per favorire la massima partecipazione – Bandi, da interpretare le clausole sui requisiti
 
L’interpretazione di una clausola di gara deve favorire la massima partecipazione; il riferimento al triennio per il requisito dei servizi analoghi va inteso come media ponderata sul periodo. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la pronuncia del 24 gennaio 2020 n. 607.
 
Nella sentenza il Consiglio di stato ha modo di ricordare che in tema di interpretazione del bando e del disciplinare di gara «a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale». Questo principio, si nota nella sentenza, è ulteriormente ribadito dall’art. 83, comma 2, del codice appalti il quale prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico-professionali) «sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali». Applicando il principio generale alla fattispecie oggetto del ricorso in cui si discuteva dell’avvenuta dimostrazione del requisito dei servizi analoghi nel triennio («il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto»), i giudici hanno ritenuto che un’interpretazione conforme alla lettera della clausola avrebbe dovuto condurre a intendere il riferimento ai tre anni come indicazione di una necessaria media ponderata sul periodo di riferimento.
 
Solo in questo modo è infatti possibile dare un senso alla parola triennio, che indica un intervallo di durata (id est: un periodo unitario), ove poi la distinta locuzione «all’anno» (contenuta nella seconda proposizione, successiva alla virgola) indica correttamente il valore per indicare la media. È quindi illegittima l’esclusione per non avere raggiunto il valore indicato in uno dei tre anni.

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