31/01/2020 – Condanna del Responsabile dell’Ufficio “Casa” di un Comune per erogazione illecita di contributi

Condanna del Responsabile dell’Ufficio “Casa” di un Comune per erogazione illecita di contributi
30 Gen, 2020
Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 115 del 30 maggio 2019
Oggetto:
Condanna del Responsabile dell’Ufficio “Casa” di un Comune per erogazione illecita di contributi: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per il Piemonte n. 30/2017.
Fatto:
Nel dicembre 2013 il Tribunale Penale, a seguito di giudizio abbreviato, condanna il Responsabile dell’Ufficio “Politiche abitative” di questo medio Comune (16.000 abitanti) per aver “falsamente attestato il fabbisogno abitativo del Comune relativo al 2006 e ricadente nel 2007 ai fini della concessione di contributi di sostegno alla locazione in misura superiore a quella dovuta, nonché per il reato di istigazione alla corruzione per aver sollecitato 2 inquilini al pagamento di una somma di denaro al fine di evitare lo sfratto”.
La Sentenza è divenuta esecutiva nel maggio 2014.
La Procura contabile cita l’impiegato per danni, sia per i contributi erogati indebitamente e non recuperati (che il Comune ha dovuto restituire alla Regione) per Euro 5.000, sia “per il disservizio, parametrato alle giornate lavorative impiegate dal personale comunale per istruire nuovamente le pratiche di contributo relative agli anni 2006 e 2007, quantificato in Euro 32.532,00, sia per il danno all’immagine dell’Ente conseguente al reato di istigazione alla corruzione, quantificato nel doppio dell’utilità percepita, ossia in Euro 10.000. L’ammontare totale della richiesta attorea è quindi di Euro 47.622,46, fa cui andrebbe dedotta la provvisionale di Euro 30.000 già ottenuta dal Comune nel processo penale”.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 30/2017), per quanto riguarda la quantificazione del danno da disservizio, ritengono che esso “è indubbiamente correlato all’attività che il Comune, più volte sollecitato dalla Regione, ha dovuto porre in essere al fine di porre rimedio agli illeciti commessi dal convenuto, tradotto in disfunzioni amministrative e di recuperare le somme indebitamente erogate. Il costo di tale lavoro supplementare per gli Uffici comunali non può rimanere integralmente a carico dell’Ente e va addebitato al convenuto. Per sua natura tale voce di danno sfugge a una precisa quantificazione”.
Sostengono i Giudici territoriali che “il criterio fornito dal Comune, facente riferimento al costo del lavoro di un impiegato per giornata lavorativa dedicata al riesame delle pratiche può essere accolto, considerando tuttavia congrua la media di un giorno, anziché due, per ciascuna pratica”.
Il danno quindi – concludono i Giudici – va ridotto del 50%, e quindi complessivamente determinato in oltre Euro 30.000 (dagli atti non risulta che il Comune abbia già incassata la provvisionale sopraindicata). L’interessato presenta ricorso, che è parzialmente accolto (per Euro 12.590), con una ulteriore riduzione del danno da disservizio e con l’annullamento del danno da immagine.
Sintesi della Sentenza:
La difesa ha sostenuto “che la Pronuncia della Corte dei conti territoriale non ha considerato compiutamente le difese del Signor x e si è limitata ad una rivalutazione del danno senza considerare le puntuali censure fornite anche in sede di discussione alle voci di danno rivendicate dall’Amministrazione comunale e acriticamente recepite dalla Procura regionale.
La domanda attorea aveva contemplato anche Euro 10.000, per danno all’immagine, rispetto al quale il convenuto sottolineava che la Sentenza penale di condanna, anche se idonea in maniera vincolante per i Giudici civili e amministrativi all’accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e alla sua commissione, non lo era per il riconoscimento del diritto al risarcimento, del quale rimaneva arbitro il Giudice contabile. Pertanto, la Corte dei conti “avrebbe potuto ritenere l’inesistenza del danno immediato e diretto, per cui in concreto occorreva valutare – al fine della determinazione dell’an debeatur del danno all’immagine – sia la diffusione mediatica della vicenda, sia l’importanza dell’Amministrazione danneggiata. In questo senso, pertanto, ha concluso per la riforma della impugnata Sentenza”.
Non corrisponde a verità – sostengono i Giudici – l’affermazione dell’appellante “secondo cui alcun esborso sarebbe stato sopportato dall’Amministrazione a seguito delle sue condotte, che, peraltro, non sono state contestate, e, anzi, sostanzialmente ammesse, con la manifestazione di voler risarcire il danno nella memoria di costituzione in primo grado. Infatti, risulta dagli atti che, oltre ad erogare contributi di sostegno alla locazione a soggetti privi dei relativi requisiti per un importo di Euro 56.000,00, una parte, pari a Euro 5.090,00 non è stata recuperata dal Comune, per le condizioni economiche dei percettori, come da dichiarazione del Segretario comunale in atti. Sussiste quindi un effettivo e attuale danno patrimoniale per le casse dell’Ente territoriale. Parimenti è evidente la sussistenza del danno da disservizio ritenuto dalla Corte territoriale, a seguito dell’istruttoria di ben 67 pratiche e della conseguente erogazione di contributi non dovuti e, pure, di tutta l’attività per il riesame e la quantificazione delle erogazioni da recuperare, oltre a tutti gli adempimenti connessi e successivi. Tale danno tuttavia deve essere ridotto, in considerazione della sproporzione della somma disposta in primo grado rispetto all’ammontare dei contributi erogati in eccesso, in una misura che si quantifica in via equitativa in Euro 7.500,00”.
Relativamente al danno all’immagine, poi, ritiene il Collegio “che vada accolto il relativo motivo di appello. Non possono condividersi le considerazioni della Corte territoriale, che fa proprio l’assunto accusatorio, per il quale dal comportamento illecito dei dipendenti discende, ex se, il danno all’immagine per l’Ente di appartenenza. L’evento è intrinsecamente dannoso in quanto lesivo di interessi primari costituzionalmente garantiti; ne consegue che per la sua risarcibilità non è necessario un pregiudizio economico ma è sufficiente la sussistenza di un fatto di per sé intrinsecamente dannoso…. Tale affermazione dell’atto di citazione, pienamente condivisa dell’impugnata decisione, è affetta dalla violazione dell’art. 2697 del Cc. (onus probandi incumbit ei qui dicit), perché l’onere della prova della relativa posta di danno non è stato assolto dall’Accusa. Né può essere accettato l’assioma conseguente, ossia la quantificazione equitativa di un danno che, però, non è stato provato. Non sono stati nemmeno individuati, in concreto, gli elementi in base ai quali ritenere la sussistenza del disdoro dell’Ente, a seguito delle condotte riprovevoli dell’appellante. Anche la documentazione cui fa riferimento la Sentenza impugnata non pare a questo Collegio “decisiva per la prova del danno all’immagine, poiché l’appellante addirittura viene indicato come un soggetto che elimina le diseguaglianze sociali”.
A questo riguardo dunque il Giudice di appello non può che dare atto della carenza probatoria e non può far discendere la condanna dell’appellante, nonostante l’indubbia riprovevolezza delle sue condotte. Conseguentemente, la Sentenza viene parzialmente riformata per i capi relativi al danno all’immagine, il cui importo, quantificato nella somma di Euro 10.000,00, comprensivo della rivalutazione monetaria, viene dunque detratto dal quantum debeatur, e parzialmente per il danno da disservizio, determinato in Euro 7.500,00; per il resto, viene confermata.
Commento:
La storia è abbastanza semplice. Il dipendente, che sicuramente conosce bene la situazione socio-economica degli abitanti del Comune, chiede alla Regione contributi economici per i cittadini molto superiori alle effettive necessità: crea domande, falsifica firma, ma, nel controllo effettuato, risultano molte richieste non motivate e documentate.
Il Comune si attiva perché deve a sua volta rendicontare i fondi alla Regione, sostenendo spese (danno da disservizio) e riesce a recuperare quasi completamente i contributi erroneamente pagati ai cittadini. Sicuramente sono mancati tutti controlli interni.
di Antonio Tirelli

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