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La continuità amministrativa fa riespandere le competenze dei consigli
Commissioni inclusive – Non si possono costituire senza le minoranze

Può insediarsi validamente una commissione consiliare in caso di mancata designazione dei rappresentanti di minoranza?

 
Nell’ambito di un comune è stata deliberata l’istituzione di una commissione con i voti favorevoli della sola maggioranza. In assenza di designazioni da parte dei gruppi di minoranza, sono stati nominati commissari i due capi dei rispettivi gruppi di minoranza.
Lo statuto comunale del comune in questione prevede che il consiglio possa istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio.
Ai sensi del regolamento consiliare è previsto che le commissioni permanenti rappresentano complessivamente tutti i gruppi con criterio proporzionale e che i commissari sono nominati dal consiglio sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
Si osserva, in via preliminare, che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni.
Si ritiene che la mancata designazione dei rappresentanti di minoranza abbia impedito, di fatto, la costituzione delle commissione in argomento.
Al riguardo, va rilevato anzitutto la natura delle commissioni consiliari. Esse non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli.
A fronte della oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni a causa della indisponibilità manifestata dai consiglieri di minoranza, la situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare, in ragione del principio della continuità amministrativa, il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale.
Ovviamente ciò non esclude che l’argomento della ricostituzione delle commissioni comunali possa essere iscritto all’ordine del giorno delle sedute consiliari fino alla sua positiva trattazione.

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