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Aggiudicazione – revoca – riaggiudicazione
A seguito di una gara d’appalto di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Comune ha aggiudicato definitivamente i lavori ad una ditta. Successivamente procede alla revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-quinquies, L. 7 agosto 1990, n. 241 per sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria totale sul progetto, venutasi a creare dopo l’aggiudicazione definitiva. Se a distanza di pochi mesi il Comune ritrova la copertura finanziaria sullo stesso progetto, può procedere a riaggiudicare i lavori alla stessa ditta oggetto di revoca, considerando valida la gara già esperita senza fare una nuova gara d’appalto?
di Massimiliano Alesio
 
In tale concreta fattispecie, il Comune, dopo aver revocato una disposta aggiudicazione di un appalto di lavori per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria, si trova nella singolare situazione di aver ritrovato la copertura finanziaria sul medesimo progetto. A questo punto, il Comune intenderebbe riaggiudicare l’appalto al medesimo operatore economico, che aveva visto sacrificata la sua vittoria a causa della revoca dell’aggiudicazione. E’ possibile riaggiudicare? La risposta è positiva, seppur con talune precisazioni, nel senso che non si tratterà tanto di una “riaggiudicazione”, quanto di una revoca della revoca dell’aggiudicazione.
Procediamo a chiarire.
Il potere amministrativo non si esaurisce con il suo esercizio in quanto è sempre intimamente correlato all’esigenza della cura degli interessi pubblici. Ciò consente all’amministrazione di rivedere, in ogni tempo, le decisioni assunte, con il limite esterno rappresentato dal principio del legittimo affidamento ingenerato nei soggetti destinatari dell’azione amministrativa e dalle regole puntuali, che di esso sono diretta esplicazione. Si tratta del cd. principio di “inesauribilità o inconsumabilità” del potere amministrativo, da tempo consacrato dalla dottrina e confermato anche tempi in più recenti (G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2015, pp. 308 s.), implicante il fatto che una determinata situazione o fattispecie può ricadere un numero potenzialmente infinito di volte sotto l’egida del potere amministrativo. Questa possibilità presuppone, a sua volta, che il provvedimento amministrativo non cristallizzi, una volta per tutte, il rapporto, ma al contrario possa essere messo in discussione dalla medesima Amministrazione in quanto la decisione successiva prevale su quella precedente. La giurisprudenza, al riguardo, ben evidenzia quanto segue: “Come è noto e come lucidamente affermato da qualificata dottrina, il principio di continuità dell’azione amministrativa e la tendenziale “inesauribilità” del potere esercitato comporterebbe, in teoria, che l’Amministrazione possa (e debba) riprovvedere in relazione alla “res” attinta da un giudicato annullatorio. E soprattutto comporterebbe che ciò possa avvenire un numero non predeterminato di volte. In via di principio, quindi, nulla osterebbe a che, rideterminandosi, l’Amministrazione fosse libera di porre a sostegno del proprio convincimento elementi “nuovi” non oggetto della propria antecedente delibazione vulnerata dal giudicato e, per tal via, riconfermasse il contenuto dispositivo annullato” (Cons. Stato Sez. IV, 4 giugno 2014, n. 2856).
Conseguentemente, il Comune in aderenza ed in osservanza dell’illustrato principio di “inesauribilità o inconsumabilità” del potere amministrativo, potrebbe, previa esaustiva illustrazione dei fatti e puntuale motivazione, revocare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione. Il nuovo provvedimento di revoca della precedente revoca comporta la reviviscenza dell’originario provvedimento di aggiudicazione, anche dal momento che la gara non è stata revocata. Siffatta nuova revoca potrebbe essere motivata in relazione al fatto che il finanziamento (la cui mancanza aveva cagionato la prima revoca) è stato “ritrovato”. Certo, occorre essere trasparenti nell’indicazione dei presupposti di fatto, anche in considerazione del fatto che la nuova revoca, che soddisfa l’interesse dell’aggiudicatario, in quanto gli consente il conseguimento del bene della vita agognato (la stipula del contratto di appalto), potrebbe non soddisfare tutti gli altri concorrenti della gara, che aspirano, invece, all’indizione di una nuova gara.

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