25/01/2020 – Minaccia a pubblico ufficiale per il sindaco che ordina ai vigili di non fare multe sotto elezioni 

Minaccia a pubblico ufficiale per il sindaco che ordina ai vigili di non fare multe sotto elezioni 
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1007/2020 , ha confermato la condanna per il sindaco di un Comune che risponde di minaccia a pubblico ufficiale per aver ordinato al comandante della polizia municipale di sospendere, nel periodo che precedeva le elezioni, le multe stradali. Nel caso in esame la Corte territoriale aveva accertato, alla luce delle dichiarazioni dell’ assessore alla polizia locale e coimputato dello stesso reato e della persona offesa , il comandante della polizia municipale, che il sindaco, d’ intesa con l’ assessore, aveva impartito al comandante , l’ ordine di sospendere, nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione stradale sui limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l’incarico.
La Corte di cassazione ha osservato che il pur consentito potere del sindaco di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale viene meno quando gli ordini abbiano, come nel caso di specie, un contenuto illegittimo. Vietare alla polizia municipale di svolgere temporaneamente e limitatamente a determinate contravvenzioni, i controlli e gli accertamenti, previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale, costituisce un ordine illegittimo.
Inoltre, l’ esplicito avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all’ ordine impartitogli, alla scadenza dell’ incarico non sarebbe stato confermato, andava qualificato come minaccia, essendo evidente la coartazione esercitata sulla volontà dello stesso comandante. Il comandante della polizia municipale non ha un diritto soggettivo al reincarico ma ha tuttavia una legittima aspettativa al rinnovo nel caso in cui non abbia demeritato per cui l’ ipotesi dell’ allontanamento dal servizio per ritorsione costituisce minaccia di un male ingiusto

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