24/01/2020 – Concorso: illegittimo il bando che richieda titoli di accesso ultronei rispetto al posto da ricoprire

Concorso: illegittimo il bando che richieda titoli di accesso ultronei rispetto al posto da ricoprire
23 Gen, 2020
 
Nella Sentenza n. 6972 del 14 ottobre 2019 del Consiglio di Stato, la questione controversa concerneva il ricorso presentato da alcuni partecipanti ad una procedura concorsuale, i quali erano stati esclusi dalla selezione in quanto carenti del titolo richiesto per la partecipazione previsto dal bando. In particolare, l’Amministrazione che aveva indetto il concorso per il profilo di Funzionario, Posizione economica “F1”, aveva previsto il necessario possesso del “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale” o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento.
Sul punto, i Giudici amministrativi riconoscono in capo all’Amministrazione che bandisce la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire. Nondimeno, i Giudici chiariscono che, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione, nel rispetto del criterio dell’adeguatezza della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.
Peraltro, con riferimento alla fattispecie in esame, il Testo unico dei pubblici concorsi (Dpr. n. 487/1994), all’art. 2, comma 6, prevede che “per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”; inoltre, con riferimento allo specifico concorso oggetto di causa, tramite specifico Accordo siglato in sede sindacale – propedeutico all’emanazione dei bandi di concorso, quale quello oggetto del giudizio in questione – lo stesso Ministero aveva convenuto che per accedere ai concorsi dallo stesso indetti i candidati dovevano essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il bando di concorso che prevedeva, quale titolo di accesso, oltre alla laurea, un ulteriore titolo post lauream.

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