23/01/2020 – Obblighi di pubblicazione degli incarichi, stipendi e redditi dei dirigenti

Obblighi di pubblicazione degli incarichi, stipendi e redditi dei dirigenti
L’ufficio personale di questo ente pubblico economico (Settore Sanità) chiede quali siano gli attuali obblighi di pubblicazione degli incarichi, stipendi e redditi dei dirigenti alla luce delle recenti vicende (interventi Anac, Corte Costituzionale ecc…)?
a cura di Simone Chiarelli
 
La questione relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti (art. 14, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) ha visto degli sviluppi particolari che merita riepilogare:
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 all’art. 14 comma 1-ter dispone “Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente”.
L’autorità anticorruzione (ANAC) è intervenuta a chiarire nel tempo i contenuti prescrittivi delle disposizioni in materia con:
La questione, attraverso il ricordo di dirigenti del Garante privacy è poi giunta al vaglio della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20 “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
A tale pronuncia, non del tutto esaustiva è seguita la Del. 26 giugno 2019, n. 586 dell’ANAC del la quale ha dato vita a polemiche ed a un nuovo ricorso (questa volta da parte di dirigenti del settore sanità) che ha portato alla sua sospensione con il provvedimento del TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. 21 novembre 2019, n. 7579.
A questa ordinanza è seguito un nuovo Comunicato 4 dicembre 2019 del Presidente ANAC circa gli effetti della sentenza e del citato complesso di disposizioni.
La situazione, che rischiamava di creare problemi interpretativi e richieste di risarcimento di danni ha convinto il Governo ad inserire una disposizione nel “Decreto Milleproroghe 2020”, all’art. 1, comma 7D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 il quale dispone “Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Cort. Cost. 21 febbraio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale; b) previsione che i dati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all’amministrazione di appartenenza; c) individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonche’ in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna” di fatto sospendendo tutti gli obblighi di pubblicazione relativi.

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