21/01/2020 – Le novità per la finanza degli enti locali e territoriali contenute nel decreto Milleproroghe

Le novità per la finanza degli enti locali e territoriali contenute nel decreto Milleproroghe
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, in via di conversione, sono contenute diverse disposizioni di interesse per la finanza locale e territoriale.
Contributo di 15 milioni di euro alla la Regione Sardegna
E’ stabilita l’attribuzione nell’anno 2019 alla Regione Sardegna delle risorse, pari a 15 milioni di euro, previste all’articolo 1, comma 851L. 27 dicembre 2017, n. 205, per destinarle a titolo di acconto alle finalità di cui al punto 10 dell’Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019. Nell’anno 2019 il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (art. 31).
Contributo di 20 milioni di euro alla Regione Liguria
E’ stabilito, anche per il 2020, in favore della Regione Liguria, il contributo per euro 20.000.000 per il rinnovo del parco mezzi utilizzato nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno (art. 33, c. 1, lett. a).
Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Prevista una norma che assicura una maggior disponibilità di risorse di cassa agli enti coinvolti nell’applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, al fine di permettere un più ordinato processo di rientro per gli enti locali in «predissesto», facendo leva su un utilizzo più intenso del fondo di rotazione già previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio.
Per l’anno 2020, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 1, comma 714L. 28 dicembre 2015, n. 208, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell’interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell’anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all’articolo 243-terD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’anticipazione è assegnata mediante decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell’esercizio immediatamente precedente l’applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. L’anticipazione è restituita inquote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal DM di cui al comma 2 dell’articolo 243-ter innanzi visto (art. 38).
Riduzione debito degli enti locali e delle Regioni
Sono introdotte disposizioni, basate sulla ristrutturazione dei mutui, atte a ridurre il debito degli enti locali e delle Regioni. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all’8 per cento, possono presentare al MEF, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto dello stesso MEF da adottare entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 2019, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso MEF, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.
Con riferimento ai mutui accollati allo Stato gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica di cui all’art. 41, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448,secondo le modalità definite con il decreto del MEF.
Per la gestione delle attività di ristrutturazione il MEF si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. La società è individuata con il decreto del MEF. Per assicurare il buon esito dell’operazione, con apposito DPCM è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento cui spetta il monitoraggio delle attività, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l’accesso alle operazioni stesse. Le operazioni possono prevedere l’emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purchè da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell’operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.
Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche le eventuali operazioni derivate connesse ai mutui e rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 389 del 2003.
Nell’istanza l’ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante.
A seguito della presentazione dell’istanza, la società avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comunica all’ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell’ente. La società è autorizzata a ristrutturare il mutuo solo dopo che l’ente abbia accettato le condizioni.
Con la medesima decorrenza dell’operazione di ristrutturazione, l’ente sottoscrive con la società apposito contratto avente ad oggetto l’accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati. Tale contratto dovrà stabilire le modalità di rimborso del debito da parte dell’ente allo Stato. Nello specifico l’ente è tenuto:
a) a versare in un’apposita contabilità speciale un contributo per le eventuali penali derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziato con l’istituto mutuante;
b) a pagare allo Stato le rate di ammortamento del debito ristrutturato nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento;
c) a pagare allo Stato rate di ammortamento post ristrutturazione di importo almeno pari alle rate ante ristrutturazione;
d) a pagare, in ciascun esercizio, quote capitale di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio; in ogni caso, tali quote non possono essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari;
e) a versare allo Stato, in ciascun esercizio, una quota interessi pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall’ente è pari a 0;
f) a versare allo Stato – negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione – un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio.
Sono previste disposizioni volte a garantire allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato: a tal fine, gli enti locali rilasciano a favore del MEF una delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 206TUEL. In caso residuino somme dovute dall’ente, sulla base dei dati comunicati dalla società, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione, e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’art. 10D.Lgs. n. 446/1997, riscossa tramite modello F24. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui in seguito.
La quota interessi del debito contratto con lo Stato concorre al calcolo del limite di indebitamento di cui all’art. 204TUEL.
Si prevede, per la gestione delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali, l’istituzione di apposita contabilità speciale intestata alla società, che provvede alla relativa rendicontazione. Tale contabilità speciale ha natura di gestione fuori bilancio, sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 9L n. 1041/1971.
Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, relativa alle garanzie di Stato. Tali risorse sono utilizzate a titolo di anticipazione, da regolarsi non appena si rendano disponibili, sulla contabilità speciale di cui al comma 9, le somme versate dagli enti. Trattandosi di girofondi interni alla tesoreria dello Stato, tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le disposizioni innanzi viste si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure, innanzi viste, nei confronti dell’ente stesso e con l’impegno dell’ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati.
Con decreto del MEF, da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 2019, decreto, sono stabiliti modalità e termini per l’applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni, innanzi viste,nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, si interviene sul comma 11 dell’art. 45D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in materia di ristrutturazione del debito delle regioni, al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che, ai sensi della predetta disposizione, lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede che gli importi pagati dalle regioni siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
A carico dello Stato, è prevista una copertura degli oneri che scaturiscono dalla ristrutturazione, nel massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (art. 39)

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