20/01/2020 – Danno erariale prodotto da società partecipata, decide la Corte dei Conti

Danno erariale prodotto da società partecipata, decide la Corte dei Conti
Ai fini del riparto di giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario è decisivo il rapporto di servizio tra soggetto e Pa (SS.UU., sentenza 31755/2019)
di Maria Elena Bagnato – Avvocato – Pubblicato il 17/01/2020
Danno erariale causato dagli amministratori delle società partecipate? Decide la Corte dei Conti.
Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza 5 dicembre 2019, n. 31755 (testo in calce).
Sommario
Il fatto
La pronuncia in esame trae origine dalla vicenda in cui, a seguito della denuncia da parte del Sindaco di un ente comunale, la Procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio, per il ristoro del danno erariale, due società concessionarie, a causa delle gravi illiceità ed inadempienze asseritamente compiute. Successivamente, sulla scorta di ulteriori circostanze apprese, la Procura regionale aveva proposto un atto di citazione integrativo nei confronti delle due società e dei loro amministratori nonché degli amministratori dell’ente locale, contestando loro una serie di danni relativi a mancati riversamenti, alla tesoreria, delle riscossioni effettuate dalle società concessionarie.
In particolare, secondo la Procura, sussisteva la responsabilità in solido degli amministratori, ovvero il Presidente e l’amministratore delegato, in quanto, con la loro condotta omissiva, avrebbero favorito la causazione del danno. Costituitosi in giudizio, il Presidente di una delle due società nonché Vicepresidente del medesimo sodalizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile a conoscere della domanda svolta nei propri confronti, ma la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, rigettava l’eccezione di carenza di giurisdizione formulata a vario titolo delle parti coinvolte, ritenendo provata la responsabilità erariale delle due società per omesso riversamento dei tributi. Successivamente, anche la Sezione d’appello della Corte dei Conti adìta, aveva confermato sia la sussistenza della giurisdizione contabile con riguardo ad entrambi i soggetti giuridici, sia la condanna per responsabilità amministrativo-erariale, già pronunziata in primo grado.
Avverso detta decisione, l’amministratore della Srl soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, in particolare, che non sussisteva nei suoi confronti, la giurisdizione contabile, non essendovi mai stato alcun potere di controllo o veto nei confronti dell’operato del socio privato.
 
La decisione
Esaminando il caso in oggetto, in via preliminare, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte dei Conti partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (art. 100 Cost., comma 2), avendo la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103 Cost., comma 2).
Inoltre, in tema di responsabilità, i limiti della giurisdizione della Corte dei Conti sono sanciti nella previsione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 13, successivamente ampliati dalla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4 che ha esteso il giudizio della Corte dei Conti alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per i danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza. Nel suddetto concetto di giurisdizione, rientrano anche i giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari.
Per quel che concerne i limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, essi sono stati tradizionalmente individuati in base alla distinzione tra l’area del pubblico e quella del privato; pertanto, nell’ambito del riparto della giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario, occorre considerare il rapporto di servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione, senza che rilevi né la
natura giuridica dell’atto di investitura nè quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona fisica o giuridica, privata o pubblica.
Nel caso di responsabilità di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, queste ultime non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia aumentato mediante conferimenti dello Stato o da altro ente pubblico. Con riguardo alla responsabilità del concessionario privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica, la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione contabile, nel caso in cui la concessione investa il privato dell’esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell’amministrazione, in quanto il medesimo opera per conseguire obiettivi istituzionali, propri dell’amministrazione pubblica.
Per tali ragioni, quando la società partecipata opera nell’ambito di un rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni partecipanti per lo svolgimento di loro compiti istituzionali, la sua responsabilità diventa erariale, mentre, al fuori di tale rapporto di servizio, le società partecipate restano soggette alla giurisdizione ordinaria.
Orbene, le Sezioni Unite hanno precisato che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità degli amministratori di una persona giuridica privata per il danno cagionato all’amministrazione regionale, a causa dell’illecita gestione di risorse erogate dalla Regione per ottenere, mediante la persona giuridica, obiettivi inerenti ad una funzione pubblica regionale, atteso che, in tal caso, il soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, è compartecipe fattivo dell’attività amministrativa, in quanto realizza, al posto di una Pubblica Amministrazione, un compito proprio.
Sulla scorta di numerose pronunce, citate nella sentenza in commento, la Cassazione ha, quindi, ribadito il radicamento della giurisdizione contabile anche nei confronti di amministratori di società private, se viene prodotto un danno subito dall’ente pubblico (e non dalla società). Pertanto, va condivisa la decisione del giudice di appello, il quale ha correttamente riconosciuto la propria giurisdizione nei confronti dell’amministratore della società che aveva la concessione di servizi e funzioni pubbliche, causando, con il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e con la condotta omissiva, un danno diretto ed immediato all’ente pubblico partecipante alla società.
In conclusione, per le suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non fondata la censura sollevata dal ricorrente sul mancato esame della questione di giurisdizione da parte del giudice di merito, in quanto la sezione di appello, aveva analizzato tali questioni coerentemente con i principi sopra indicati, evidenziando i profili autonomi di responsabilità degli amministratori della società partecipata rispetto alla condotta inadempiente della società stessa, nella produzione del danno accertato a carico dell’ente locale.

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