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Autonomia dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e della concessione dell’equo indennizzo
 
Equo indennizzo – Infermità dipendente da causa di servizio – Procedimento ex art. 12, d.P.R. n. 461 del 2001 – Individuazione.
 
Equo indennizzo – Pensione privilegiata – Autonomia tra i procedimenti – Conseguenza – Irrilevanza dei rispettivi giudicati.
          L’art. 12, d.P.R. 29 ottobre 2001‚ n. 461, nella parte in cui dispone che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, da un lato mira a ribadire che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico determinante ai fini del riconoscimento o meno della causa di servizio rispetto a tuti i benefici previsti, ai quali l’amministrazione è vincolata, restando confinati i pareri delle Commissioni mediche ospedaliere alla fase istruttoria dell’accertamento della patologia; dall’altro ribadisce che, diversamente dalla disciplina previgente, quando l’accertamento rileva rispetto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, il Comitato di verifica per le cause di servizio – che ha sostituito la Commissione medica ospedaliere – non interviene solo in caso di esito positivo dell’accertamento medico ma sempre e definitivamente (1).
 
         Il procedimento finalizzato all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata è autonomo rispetto a quello finalizzato alla concessione dell’equo indennizzo, con conseguente esclusione della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici (2).
 
(1) Ha ricordato la Sezione che il regolamento del 2001: a) ha attribuito alle Commissioni mediche ospedaliere (Cmo), territorialmente competenti, l’istruttoria per l’effettuazione della diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia (cfr. artt. 5 e 6 del regolamento e i relativi rinvii, anche al C.M., art. 168); in definitiva, solo le funzioni strumentali di accertamento sanitario con formulazione della diagnosi; b) ha assegnato la nuova denominazione di Cvcs al Comitato di verifica per le cause di servizio (prima, Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie: Cppo), ridisciplinandone composizione e funzioni; questo organo, munito di speciale competenza tecnica derivante dalla variegata composizione professionale, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento, accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, ai fini del riconoscimento della causa di servizio; esprime un parere motivato, in posizione di autonomia rispetto alle valutazioni espresse da altri organi tecnici, compresa la Cmo, in quanto momento di sintesi volto all’accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta, con conseguente non configurabilità di una contraddizione tra il giudizio della Cmo e quello del Cvcs parere cui l’amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi, con la conseguenza, che il decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento è adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato, che abbia preso in considerazione le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante e che la valutazione compiuta dal Comitato, risolvendosi nell’esercizio di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali.
 
(2) L’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell’equo indennizzo “sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme”;
infatti, ai fini della pensione privilegiata “l’esame viene portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità”, mentre nel caso dell’equo indennizzo “la verifica ha come oggetto il rapporto tra l’infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l’indennizzo”;
b) alla diversità dell’oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica, sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d’essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi;
c) mentre i giudizi riguardanti l’equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o jure successionis ai suoi eredi nell’ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all’assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.
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