15/01/2020 – Lo stesso dirigente non può svolgere tutti gli atti della procedura di appalto

Lo stesso dirigente non può svolgere tutti gli atti della procedura di appalto
M. Petrulli (La Gazzetta degli Enti Locali 15/1/2020)
Come è noto, l’art. 77 comma 4 del codice appalti dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Conseguentemente, è illegittimo il comportamento del dirigente comunale che, in una gara di appalto, prende sostanzialmente parte a tutti gli atti della procedura, a partire dalla redazione e adozione del bando fino alla determina finale di aggiudicazione, svolgendo finanche le funzioni di responsabile del procedimento e componente e presidente della Commissione: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sentenza 2638 dell’11 dicembre 2019.

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