13/01/2020 – Dirigenti vincitori di concorso, niente vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione

Dirigenti vincitori di concorso, niente vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione
di Vincenzo Giannotti
In caso di conferimento del primo incarico dirigenziale, la cui durata ad esempio sia pari a tre anni, l’estensione della previsione dell’articolo 35, comma 5-bis del Dlgs 165/2001 al personale dirigenziale comporta la previsione di un automatico rinnovo almeno biennale, in contrasto con l’intera disciplina giuridica degli incarichi dirigenziali prevista sia dal Dlgs 165/2001 sia dalla contrattazione collettiva. D’altra parte, l’articolo 35 prevede la disciplina del reclutamento del personale sicuramente non dirigenziale in quanto, per quest’ultima categoria, è prevista una specifica e differente disciplina indicata nei precedenti articoli 28, 28-bis e 29 del Dlgs 165/2001. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 426/2019). Si ricorda, tuttavia, come per gli enti locali il riferimento, pur sostanzialmente identico alla normativa del testo unico del pubblico impiego, sia stato disciplinato all’interno dell’articolo 3 del Dl 90/2014, modificato dal Dl 4/2019, ponendosi dubbi sulla possibile estensione, per gli enti locali, alle conclusioni dei giudici contabili lombardi.

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